Naturalmente il DL bollette (Decreto Legge 130/2021) che è stato pubblicato il 27 settembre scorso, è un tema sotto i riflettori di tutti per gli impatti che i prezzi delle commodity possono avere sull’economia nazionale.
Le misure che il governo ha deciso di mettere in atto per “mediare” l’innalzamento dei prezzi sono azioni probabilmente necessarie, ma che prevedono impatti rilevanti soprattutto per chi deve adeguare sistemi e procedure in tempi davvero sfidanti. Le utilities, infatti, anche in questo caso, si trovano ad essere un vettore strategico per attuare misure fiscali di forte impatto nazionale.
Ecco le disposizioni normative più rilevanti sull’argomento ed i principali impatti per le società di vendita di Energia Elettrica e Gas Naturale.
La misura che comporta la riduzione dell’aliquota IVA è certamente l’aspetto del decreto che genera più impatti operativi, in quanto presenta in sé alcune caratteristiche da sottolineare e che vale la pena approfondire.
La novità è piuttosto importante nel panorama fiscale, fino ad oggi infatti l’applicazione IVA viene scatenata all’atto dell’emissione di un documento fiscale. Il “DL Bollette”, invece, lega l’applicazione dell’aliquota al 5% solamente alle competenze consumate nei mesi oggetto della misura. Questa implicazione farà in modo che all’interno di una stessa fattura ci potranno essere aliquote diverse a seconda che la fattura contenga consumi di ottobre, settembre e conguagli di mesi precedenti. L’impatto di questa logica, inoltre, farà si che i conguagli che verranno applicati in futuro per competenze all’interno dei tre mesi oggetto di agevolazione, dovranno sempre vedere applicata l’iva al 5%.
Anche le Pubbliche Amministrazioni sono soggetti che rientrano nell’ambito del DL e conseguentemente dell’applicazione dell’aliquota al 5% per i consumi di Energia Elettrica e Gas naturale dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Naturalmente questo fa in modo che le logiche riportate al punto precedente valgano esattamente nello stesso modo anche per le fatture emesse in regime di split payment.
Considerata la natura dell’agevolazione, la quale insiste sulla competenza, ci si trova di fronte ad una situazione che una utility dovrà affrontare nel tempo. I casi di conguagli o rettifiche che verteranno sui consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 dovranno, per sempre applicare l’IVA all’aliquota del 5%, naturalmente se la rettifica o il conguaglio tocca competenze su più mesi la logica dovrà saper discriminare l’applicazione della corretta imposta in funzione del mese di riferimento.
Anche chi beneficia dell’ IVA agevolata avrà una riduzione di quest’ultima. Le regole di applicazione sono le medesime rispetto a quelle già discusse. In questo caso l’impatto di riduzione della bolletta a fronte dell’aumento di prezzi avrà una incidenza minore in quanto, questi soggetti passeranno da una aliquota del 10% ad una del 5% al pari di chi non gode dell’IVA agevolata.
Per quanto riguarda, invece, gli esportatori abituali è importante valutare che l’esenzione IVA a cui sono soggetti fa si che non ci siano impatti; tuttavia, qualora un esportatore abituale dovesse superare il plafond – e quindi tornare ad essere soggetto all’IVA - nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, allora entra in gioco anche in questo caso l’IVA al 5%.
Le forniture in reverse charge e le forniture che hanno causali di esclusione o non imponibili, sono fuori ambito dall’applicazione dell’IVA al 5%.
In conclusione, gli impatti delle azioni di contenimento dell’aumento dei prezzi richiedono un notevole investimento da parte del governo, ma allo stesso tempo richiedono un intervento piuttosto impattante anche alle società di vendita di Energia Elettrica e Gas naturale, le quali dovranno necessariamente adeguare i propri, già complessi, sistemi di calcolo e produzione delle bollette affinché queste tutele siano correttamente applicate.