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Approfondimenti | 10/1/2023

Commento Normativo | Delibera 541/2022/R/gas: agevolazioni imprese gasivore

La delibera ARERA 541/2022/R/gas del 2 novembre 2022 approva le disposizioni attuative per il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 2023, delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica 541/2021.

Tale decreto definisce il 
perimetro, i criteri applicativi e le modalità attuative del sistema di aiuti ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento UE n. 651/2014 per le imprese a forte consumo di gas naturale. In estrema sintesi, il decreto del Mite è andato a ridefinire i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale. 

Lo strumento cardine per l’applicazione dell’intero sistema di agevolazioni è rappresentato dal 
portale per la registrazione delle imprese gasivore che è stato pubblicato online da CSEA il 30 novembre 2022 secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 1 della suddetta delibera.

In riferimento all’anno di competenza 2023, il 
primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale sarà pubblicato il 18 febbraio 2023.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: una panoramica  
ARERA va ad integrare e ad attuare le disposizioni del decreto del Mite e definisce i requisiti richiesti e le modalitàcon le quali tali società potranno registrarsi come imprese a forte consumo di gas presso la CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali per diventare soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: classi di assegnazione delle agevolazioni
Nell’articolo 2 vengono indicate le modalità di assegnazione delle agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di trasporto di aliquote differenziate relativamente alle componenti RE e RET degli oneri generali sul gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza dell’impresa. Le classi individuate sono:

·     Classe 0, ovvero le imprese che non rientravano nella categorizzazione del decreto ministeriale;

·     Classe GNE, ovvero le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico;

·     Classi VAL.x, ovvero per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%. Nello specifico:

o   VAL.1 intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;

o   VAL.2 intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;

o   VAL.3 intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;

o   VAL.4 intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 50%.

o   Classi FAT.x, ovvero per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%. Nello specifico si individua la classe FAT.1 che individua le imprese con intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: definizione delle agevolazioni 
L’articolo 3, visto l’articolo 7 del decreto, prevede l’esenzione di una parte della componente RE/RET per le imprese con consumi per uso non energetico superiori alla soglia di 1 milione di Sm3/anno o che adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 ma che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà (classe GNE).

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: nuove modalità per la costituzione degli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale
L’articolo 4 definisce invece le nuove modalità operative per la costituzione degli elenchi dei gasivori. A partire dall’anno 2023, con successiva cadenza annuale, CSEA deve aggiornare l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale dando chiara evidenza delle imprese che dichiarano di avere titolo all’esenzione. L’articolo riporta poi nel dettaglio tutte le specifiche delle informazioni richieste per l’iscrizione nell’elenco redatto dalla CSEA.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: prezzo del gas naturale e livelli di contribuzione minima
L’articolo 5 specifica ulteriormente i criteri di definizione del perimetro di applicazione delle esenzioni definendo anche il prezzo di riferimento del gas naturale, stabilito poi annualmente, da utilizzare per il calcolo degli indici per la definizione dei livelli di contribuzione minima previsti dall’art. 4 del decreto 541/2021 del Mite. Nello specifico, per le agevolazioni di competenza dell’anno 2023, il prezzo del gas è fissato a:

· 0,3581 euro/smc per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;

· 0,3381 euro/smc, per quelli allacciati alla rete di distribuzione.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: imprese in difficoltà
L’articolo 6 precisa che, nella fase di acquisizione delle dichiarazioni utili all’iscrizione nell’elenco delle imprese gasivore redatto da CSEA, si debba certificare anche di non essere un’“impresa in difficoltà”, situazione tale per cui, in assenza di un intervento dello Stato, essa sarebbe quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: imprese di recente costituzione
L’articolo 7 riporta alcune precisazioni per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’intensità gasivorarelativamente alle imprese di recente costituzione a forte consumo di gas naturale. Per il primo anno di attività devono essere utilizzati i dati di consumo e di VAL o di fatturato stimati con riferimento al periodo di attività, dati che verranno poi verificati ex post da CSEA per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: obblighi informativi per le imprese beneficiarie delle agevolazioni
L’
articolo 8 specifica che le imprese esonerate dal pagamento delle componenti RE e RET secondo le disposizioni del decreto sono tenute a trasmettere alla CSEA, entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto alla richiesta di esonero, una dichiarazione con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici esentati nell’anno solare appena concluso e distinti per ciascun PDR. La mancanza di tale comunicazione comporta la perdita delle agevolazioni e il conseguente obbligo di pagamento delle componenti RE e RET nella misura dovuta per i consumi di gas ad usi energetici.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: uso efficiente dell’energia
L’
articolo 9 delibera che, in sede di reperimento delle informazioni per l’iscrizione all’elenco, CSEA deve acquisire anche l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 ovvero se sono titolari della diagnosi energetica da esso prevista, oppure se adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001. In sede di prima applicazione però, le imprese beneficiarie possono accedere se si assumono l’impegno ad ottemperare a quanto richiesto pena, se non mantenuto, la restituzione del beneficio riconosciuto.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: controlli e rettifiche CSEA
L’
articolo 10 definisce i controlli di legittimità e di coerenza che CSEA deve effettuare e le modalità di gestionedelle eventuali rettifiche da parte dell’impresa. I controlli di legittimità riguardano la conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche, ma anche la completezza dei dati e della documentazione richiesta. I controlli di coerenza sui dati di prelievo devono invece verificare l’effettiva titolarità dei PDR dichiarati e che i valori di gas naturale prelevato e dichiarato dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dalle imprese distributrici, di trasporto e dal SII.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: pagamento della contribuzione per l’inserimento in elenco
L’
articolo 11 riporta le modalità di pagamento della contribuzione per le imprese a forte consumo di gas naturale facenti parte delle classi VAL.x ovvero per tutte quelle imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%. Definisce modalità e tempistiche per il versamento in acconto delle due rate che costituiscono il livello minimo di contribuzione previsto dal decreto all’articolo 4 comma 2. Riporta infine gli eventi che comporterebbero la decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni con relativo obbligo di restituzione delle stesse e dell’impossibilità di essere iscritti nuovamente nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: copertura dei costi amministrativi 
L’articolo 12, a partire dall’anno 2023 e poi con cadenza annuale, stabilisce l’applicazione alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, a prescindere dalla classe di agevolazione, un contributo espresso in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute da parte di CSEA, diverso in base al momento in cui presentano la dichiarazione sul Portale. Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: disposizioni per il SII e le imprese di trasporto e di distribuzione
L’
articolo 13 istituisce per CSEA l’obbligo di comunicazione e di aggiornamento degli elenchi delle imprese gasivore che riportino indicazione della partita IVA e del codice fiscale dell’impresa, della classe di agevolazione assegnata e la relativa data di inizio validità della stessa. 

Parallelamente, il 
SII e le imprese di trasporto devono rendere disponibili ai distributori, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali gli aggiornamenti afferenti alla classe di agevolazione e alla relativa data di inizio validità per ogni singolo PDR registrato in RCU. Inoltre, il SII e le imprese di trasporto comunicano a CSEA, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai PDR nella titolarità delle imprese incluse negli elenchi, dati funzionali ai controlli in capo alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

L’articolo 14, invece, definisce ulteriori disposizioni per le imprese distributrici e di trasporto.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: applicazione delle agevolazioni in sede di fatturazione 
L’articolo 15 stabilisce l’obbligo per le società di vendita, in sede di fatturazione, di trasferire integralmente leagevolazioni relative alle componenti RE e RET alle imprese gasivore.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: modalità di verifica e obblighi informativi
L’
articolo 16 rimanda a un successivo provvedimento, su proposta congiunta di ENEA e CSEA, le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi per accertare le condizioni per le quali l’impresa è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto. Rimane da definire anche la documentazione atta a certificare l’avvenuta realizzazione dell’intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: disposizioni specifiche per l’anno 2023
L’
articolo 17, infine, prevede le specifiche disposizioni per applicazione delle agevolazioni relative all’anno 2023.

Delibera ARERA 541/2022/R/gas: impatti sulle società di vendita 
La delibera 541/2022/R/gas va ad impattare sul processo di fatturazione delle società di vendita. Questo perché le diverse classi di intensità gasivora individuate dalla delibera generano diversi tipi di agevolazioni rispetto al pagamento delle componenti tariffarie RE e RET.

I software Trilance, essendo nativamente compliant alla normativa di settore, presentano già le funzionalità necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni dettate dalla presente delibera.

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