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News | 14/3/2023

Commento normativo | Delibera 637/2022/R/com: nuovo gruppo di interventi relativi alla Bolletta 2.0

La delibera ARERA 637/2022/R/com rappresenta un ulteriore intervento dell’Autorità rispetto alla delibera 209/2022/R/com e individua nuovi elementi informativi che dovranno comparire all’interno della bolletta del cliente finale. La delibera interviene però anche su alcuni elementi che erano già presenti in bolletta ma che, per la prima volta, vengono normati dal punto di vista della nomenclatura e procedurale.

Le disposizioni della presente delibera, che vanno a modificare l’allegato A della delibera 501/2014/R/com, entreranno in vigore a partire dalla prima bolletta emessa a partire dal 
1° aprile 2023 (con una singola eccezione che si vedrà più avanti nel presente articolo).

Delibera 209/2022/R/com: novità e integrazioni Bolletta 2.0

La delibera 209/2022/R/com, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, rappresenta il primo pacchetto di interventi relativi alle modifiche della Bolletta 2.0. Vuoi sapere quali sono state le prime integrazioni?

Delibera 637/2022/R/com: finalità e ambiti di applicazione 

Come per la delibera precedente, l’obiettivo principale è quello di integrare il contenuto informativo della bolletta con elementi funzionali ad una maggiore trasparenza verso il cliente finale e ad una incrementata reperibilità del documento

Nell’ottica di un sempre crescente empowerment dell’utente, la delibera prevede anche 
nuove misure volte alla razionalizzazione e alla sistematizzazione delle comunicazioni dell’Autorità.

Le modifiche e le integrazioni prescritte dalla delibera 637/2022/R/com impattano sulle bollette di entrambe le commodities, gas ed energia elettrica, e sulle seguenti utenze:

per l’energia elettrica si fa riferimento alle utenze domestiche e alle utenze in bassa tensione;

per il gas si fa invece riferimento a tutte le utenze indirette con consumi annui inferiori a 200.000 Smc.

Infine, sono escluse da questo provvedimento le Pubbliche Amministrazioni, i Reseller e i clienti multisito, nel caso in cui almeno un punto non rientri nell’ambito di applicazione sopra esposto.

Delibera 637/2022/R/com: letture ricondotte

La delibera 637/2022/R/com introduce la definizione di letture ricondotte e le identifica come quelle riferite “a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima”. Queste concorreranno poi alla formazione dei consumi effettivi riportati in bolletta.

È importante precisare che questa terminologia si applica solo:

·       per la commodity energia elettrica nelle letture ricavate da dati orari e non ricevuti dal distributore e dalle autoletture dei clienti finali;

·       per la commodity gas nelle letture ricavate dai dati effettivi ricevuti dai distributori e dalle autoletture dei clienti finali.

Ma cosa significa esattamente? Al momento della fatturazione capita spesso che intervengano elementi di varia natura che vanno a creare un disallineamento tra la competenza da fatturare e l’effettiva disponibilità delle letture necessarie a generare i consumi. Possiamo considerare, ad esempio, prestazioni commerciali quali switch o volture, ma anche le modifiche delle componenti di prezzo/tariffa all’interno del periodo oggetto di fatturazione o, ancora, le rilevazioni incomplete delle misure quartorarie nel caso degli smart meter elettrici 2G.

In tutti questi casi si ha quindi la necessità di ripartire i consumi effettivi di un determinato periodo temporale rispetto a una data compresa nel periodo temporale di cui si conosce il consumo effettivo. La lettura ricondotta rappresenta proprio questa ripartizione che viene effettuata dal venditore individuando, ex-post, una lettura intermedia, non effettivamente rilevata e trasmessa dal distributore.

Tale lettura ricondotta è quindi stabilita a posteriori facendo riferimento ad una lettura effettiva relativa a un momento successivo rispetto a quello al quale la lettura ricondotta si riferisce. Di seguito un esempio grafico per meglio comprendere il concetto.

Delibera 637/2022/R/com: introduzione del nuovo motivo di conguaglio "ricalcolo di autolettura precedentemente errata"

Nell’ambito dei ricalcoli a fine di conguaglio viene introdotto un nuovo motivo ovvero il “ricalcolo per lettura precedentemente errata”.

Quindi, qualora si rendano necessari dei ricalcoli di importi precedentemente fatturati nel caso in cui sia intervenuta una modifica dei dati di misura, esclusa l’eventualità di consumi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati, nelle bollette in cui avvengono tali ricalcoli devono essere inseriti:

·       gli importi oggetto del ricalcolo, specificando l’importo in euro da addebitare o accreditare al cliente finale;

·       il motivo del ricalcolo, indicando uno o più delle seguenti motivazioni:

o   ricalcolo per ricostruzione dei consumi;

o   ricalcolo per altre motivazioni, da specificare a cura del venditore;

o   ricalcolo di autolettura precedentemente errata.

Delibera 637/2022/R/com: evidenza distinta delle voci ASOS e ARIM

È importante sottolineare che tali raggruppamenti sono già presenti all’interno della fattura analitica ma la delibera 637/2022/R/com va a normarne la dicitura e la modalità di inserimento in bolletta.

Nello specifico la delibera introduce l’obbligo di riportare nella fattura analitica, per tutti i clienti finali di energia elettrica del mercato libero, “
gli importi fatturati a copertura degli oneri generali di sistema disaggregati nelle componenti tariffarie ASOS e ARIM, in base alla struttura tariffaria definita per ciascuna delle tipologie di cliente finale ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel”.

Nello specifico si fa riferimento a:

·       ASOS ovvero la componente a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione;

·       ARIM ovvero la componente a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale.

Delibera 637/2022/R/com: introduzione di uno spazio riservato alle comunicazioni ARERA

Infine, la delibera 637/2022/R/com prevede “la predisposizione da parte dei venditori e degli esercenti di un apposito “spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: “spazio riservato”) - ricompreso all’interno dalla bolletta sintetica in cui saranno riportate esclusivamente le comunicazioni dell’Autorità”.

Questa particolare disposizione, unica eccezione per quanto riguarda l’entrata in vigore fissata al 1° aprile 2023, si applicherà a tutti i clienti finali non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data del 
1° luglio 2023.

Delibera 637/2022/R/com: le soluzioni Trilance

software Trilance sono nativamente compliant alle normative di settore e quindi, in virtù di questa caratteristica, hanno già a bordo le funzionalità necessarie per rispondere in tempo utile alle modifiche e alle integrazioni prescritte dalla delibera 637/2022/R/com.

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