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Approfondimenti | 11/1/2024

Sistema Indennitario e corrispettivo Cmor

Sistema Indennitario e corrispettivo Cmor

Il Sistema Indennitario è stato creato per contrastare il cosiddetto fenomeno del turismo energetico, ovvero quella pratica nella quale lo switching viene utilizzato 

in modo strumentale, finalizzato ad evitare il pagamento di morosità pregresse e di consumi di energia con i precedenti esercenti la vendita senza incorrere nell'interruzione della fornitura.
Fonte: Portale SII, Acquirente Unico


Questa attività evidentemente aumenta il rischio creditizio per gli operatori della vendita Gas & Power potendo addirittura provocare, in uno scenario estremo, l’aumento diffuso del prezzo finale dell’energia.

In estrema sintesi, tale sistema prevede, a determinate condizioni, l’addebito al cliente finale moroso che decide di cambiare fornitore di un corrispettivo Cmor che garantisca al vecchio gestore di recuperare il credito a lui spettante.


Sistema Indennitario: riferimenti normativi

Il Sistema Indennitario viene istituito l’11 dicembre 2009 con la deliberazione ARG/elt 191/09 dell'allora AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), oggi nota come ARERA ovvero Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente limitatamente al settore elettrico.

Un secondo intervento in materia è la
delibera 593/2017/R/com che di fatto stabilisce i criteri e le modalità con cui la disciplina del Sistema Indennitario viene implementata nell'ambito del SII ed applicata, come disciplina unitaria tra i due settori, anche al settore del gas naturale. Questa delibera va inoltre a creare un nuovo testo integrato, il TISIND ovvero il Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale poi integrato e modificato dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com.


Sistema Indennitario: addebito corrispettivo Cmor

Il Sistema Indennitario prevede che, nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l’utente uscente (il vecchio fornitore) possa presentare una richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, Acquirente Unico, il quale comunica all'impresa di distribuzione a cui è connesso il punto di prelievo (POD) o punto di riconsegna (PdR) di cui è titolare il cliente finale, con una morosità, e verificato il rispetto di tutte le condizioni di tutela del cliente finale, di applicare il corrispettivo Cmor. Il corrispettivo Cmor viene quindi addebitato al cliente finale da parte dell’utente entrante (il nuovo fornitore), anch’esso avvisato precedentemente da Acquirente Unico della richiesta pervenutagli dall’Utente Uscente.

Il Sistema Indennitario è applicato:

  1. Ai clienti finali titolari di un punto di prelievo alimentato in bassa tensione o in media tensione (energia elettrica);
  2. Ai clienti finali titolari di un punto di riconsegna, allacciato alla rete di distribuzione (gas naturale), e rientrante in una delle seguenti tipologie:
  • Cliente domestico;
  • Condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
  • Usi diversi rispetto ai precedenti con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.


Accesso al Sistema Indennitario

Gli utenti della distribuzione e le controparti commerciali che intendono partecipare al Sistema Indennitario devono registrarvisi secondo quanto stabilito dall’Articolo 11 del Regolamento di funzionamento del SII e secondo le modalità previste dalle Specifiche Tecniche dell’Acquirente Unico.

La registrazione è condizione necessaria per:

  • L’Utente Uscente (vecchio fornitore) che deve presentare richiesta di indennizzo;
  • L’Utente Entrante (nuovo fornitore) che deve ricevere la comunicazione del SII, relativamente al cliente finale titolare del punto di prelievo o di riconsegna e all’applicazione ad esso del corrispettivo Cmor e che ha la possibilità di richiedere l’annullamento o la sospensione dell’indennizzo stesso.


Corrispettivo Cmor: quando viene addebitato?

L’Utente Uscente può richiedere al SII l’applicazione dell’indennizzo in un periodo compreso fra i 6 mesi e i 12 mesi a partire dalla data di switch-out del cliente moroso. L’indennizzo può essere richiesto in riferimento ai crediti insoluti che riguardino fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l’utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.


Nello specifico, le
condizioni che determinano l’applicabilità del corrispettivo Cmor e quindi la possibilità per l’Utente Uscente di chiedere l’indennizzo sono elencate nell’articolo 4 comma 4.1 del TISIND:

  • L'esercente la vendita deve aver costituito in mora il cliente finale con raccomandata comunicando inoltre che, in caso di inadempimento, sarà applicato il corrispettivo Cmor;
  • Il cliente non ha provveduto a saldare il debito, nemmeno a seguito della costituzione in mora;
  • l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
  • Il credito per il quale si richiede l’applicazione del Cmor non deve riferirsi a corrispettivi per ricostruzione dei consumi a seguito di un accertato malfunzionamento del misuratore;
  • L'esercente la vendita deve aver fornito risposte motivate a eventuali richieste di rettifica di fatturazione o a reclami inerenti i corrispettivi non pagati, nonché deve aver pagato gli eventuali indennizzi automatici generati dal mancato rispetto dei tempi di risposta a tali richieste del cliente finale;
  • Il valore dell’indennizzo deve essere almeno pari al valore soglia di € 10.


Corrispettivo Cmor: qual è il valore?

Il valore del Cmor da riconoscere al vecchio fornitore è definito dall’articolo 5 del TISIND Criteri di valorizzazione dell’indennizzo dove si trova anche la formula di calcolo per determinarne l’ammontare.

In generale, il Cmor è calcolato come il minimo tra:

  • Il credito insoluto riguardante le fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura degli ultimi 5 mesi precedenti alla data di switch-out;
  • Il valore medio degli importi fatturati con riferimento a quattro mesi di erogazione della fornitura. Tale valore viene calcolato prendendo in considerazione almeno due fatture consecutive emesse negli ultimi 12 mesi solari rispetto alla data di switch-out.

Nel caso di più cambi consecutivi di fornitori, al valore del Cmor vengono aggiunti eventuali Cmor precedenti, qualora questi non siano stati ancora incassati.

Sistema Indennitario: come funziona

Il Sistema Indennitario genera lo scambio di diversi flussi informativi tra Utente Uscente, Utente Entrante, SII, Distributore e CSEA.

Le fasi sono in generale le seguenti:

  1. L’utente uscente presenta al SII la richiesta di indennizzo, almeno 6 mesi dopo ed entro massimo 12 mesi nei quali non è più associato al POD o PdR;
  2. Entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta di indennizzo il SII verifica che siano rispettate le condizioni necessarie per poter presentare la richiesta di indennizzo;
  3. In caso di esito positivo della verifica entro 2 giorni il SII comunica all’Utente Uscente ed eventualmente alla Controparte Commerciale Uscente che la richiesta di indennizzo è stata accettata e contemporaneamente notifica all’Utente Entrante ed eventualmente alla Controparte Commerciale Entrante l’avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo. Invece, in caso di esito negativo della verifica, entro 2 giorni il SII comunica all’utente uscente che la richiesta di indennizzo non è stata accolta e il processo si arresta;
  4. In caso di esito positivo della verifica e dopo 7 mesi dall’accettazione della richiesta di indennizzo, il SII la notifica al distributore;
  5. Entro la fine di ciascun mese il SII comunica a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) l’elenco dei punti di prelievo e di riconsegna oggetto di richieste di indennizzo per i quali siano decorsi i 7 mesi dall’accettazione della richiesta di indennizzo;
  6. Il distributore, a seguito della comunicazione ricevuta dal SII, applica all’utente entrante il corrispettivo Cmor in occasione della prima fatturazione utile successiva alla comunicazione medesima e versa a CSEA gli importi. Il distributore è poi tenuto a comunicare al SII, entro la fine di ciascun mese, un rendiconto analitico delle attività svolte con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo. Anche l’utente entrante è tenuto a fare lo stesso;
  7. CSEA, a seguito della comunicazione del SII, corrisponde all’utente uscente l’indennizzo indicato e ne informa il SII. Anche CSEA è poi tenuta a comunicare al SII, entro la fine di ciascun mese, un rendiconto analitico delle attività svolte con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo.
  8. Una richiesta di indennizzo, qualora se ne verifichino le condizioni, può essere annullata da parte dell’utente uscente/entrante o dal SII. Può esserne anche richiesta la sospensione ed eventualmente il successivo ripristino da parte dell’utente entrante (per il dettaglio vedere TSIND articoli 12, 13, 14 e 15).

Testo Integrato ARERA

Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (TISIND)

Scopri di più

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