6/11/2025

L’Allegato A della delibera 399/2025/R/com, ovvero il nuovo Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale meglio noto come TIQV, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un'evoluzione significativa della cornice regolatoria di ARERA. Questo testo consolida e raffina le norme che governano il rapporto commerciale tra le società di vendita di energia e gas e i clienti finali, ponendo un accento deciso sulla trasparenza delle comunicazioni, la digitalizzazione dei servizi e un meccanismo di enforcement basato sulla qualità del dato.

Il nuovo testo introduce nuovi obblighi a tutela del cliente, con un focus particolare sulla digitalizzazione, la trasparenza delle comunicazioni e l'aumento dell’importo degli indennizzi.
Ecco un confronto dettagliato delle principali differenze.
La Parte I modifica e rende più specifico il perimetro di applicazione della regolazione.
Per quanto riguarda l’energia elettrica:
Si applicava ai clienti "alimentati in bassa e/o media tensione" (BT/MT).
Restringe il campo ai soli clienti con punti di prelievo "alimentati in bassa tensione" (BT) esclusa l'illuminazione pubblica e la salvaguardia.
Per quanto riguarda invece il gas naturale:
Si applicava ai clienti "alimentati in bassa pressione" (BP).
Sostituisce il criterio della pressione con un limite di consumo: si applica ai clienti "con consumi complessivamente non superiori a 200.000 Sm³/anno" escluso il servizio di default.
È rilevante, inoltre, la gradualità dell'applicazione per alcuni segmenti, come il Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese dal 1° aprile 2027 e il servizio FUI gas dal 1° ottobre 2027.
Infine, l'Articolo 1 fornisce un glossario dettagliato che include termini ormai centrali nella relazione con il cliente, come "albero fonico" (IVR), "area personale" e "assistente vocale", anticipando la normazione puntuale di questi strumenti digitali.
Il nuovo TIQV rende più stringenti i tempi di gestione per i venditori e aumenta l'importo dell'indennizzo automatico base. Per quanto riguarda l’indennizzo automatico base:
L'indennizzo automatico base per il mancato rispetto degli standard specifici era pari a 25 euro.
L'indennizzo automatico base è aumentato a 30 euro.
Il meccanismo di indennizzo automatico (Art. 19-21) è il principale strumento di tutela del cliente e di incentivazione per il venditore. Infatti, è il mancato rispetto di uno standard specifico per cause imputabili al venditore (Art. 18.1, lettera c) che obbliga quest'ultimo a corrispondere un indennizzo automatico base di 30 euro.
La ratio incentivante è rafforzata dal carattere progressivo dell'indennizzo (Art. 19.2):
L'indennizzo deve essere accreditato automaticamente nella prima bolletta utile (Art. 21.1) ed entro 6 mesi dalla ricezione del reclamo (Art. 21.2).
Per quanto riguarda invece le tempistiche di rettifica per doppia fatturazione:
Lo standard specifico per il tempo massimo di rettifica della doppia fatturazione era fissato a 20 giorni solari.
Lo standard è stato ridotto, diventando più stringente: il tempo massimo è ora di 15 giorni solari.
Gli altri standard specifici principali restano invariati:
Gli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale di cui all’Articolo 3, comma 3.1, sono definiti in tabella 1 (Articolo 15).
Questa è una delle aree di maggiore innovazione ed è contenuta nella Parte II Titolo II. Il nuovo TIQV introduce l'Articolo 9 "Funzionalità dei servizi online", che non era presente in modo così dettagliato nel testo precedente.
I venditori devono rendere disponibile sul proprio sito una funzionalità per l'invio di reclami e richieste di informazioni senza necessità di registrazione (Art. 9.1) e nell'area personale, per i clienti registrati, deve esistere una funzionalità analoga (Art. 9.2).
Richiedeva di rendere disponibile un modulo sul sito internet.
Obbliga il venditore a rendere disponibile una funzionalità online per inviare reclami e richieste di informazioni "senza necessità di registrazione".
Un altro aspetto molto importante è il fatto che le società di vendita devono garantire al cliente finale l'accesso all'area personale per almeno 6 mesi dopo la cessazione del contratto (Art. 9.3), per consentirgli di inviare reclami e consultare lo storico delle bollette.
Aspetto non normato e lasciato quindi a discrezione della società di vendita.
Il venditore deve mantenere attiva l'area personale del cliente per almeno 6 mesi dopo l'emissione della bolletta di chiusura, per permettere l'invio di reclami e la consultazione dello storico.
Il nuovo TIQV standardizza la struttura della risposta ai reclami per renderla più chiara e comprensibile per il cliente.
L'Articolo 11 elencava una serie di "dati essenziali" che la risposta doveva contenere.
Il nuovo Articolo 11 impone una struttura articolata e obbligatoria per la risposta, che deve essere divisa in sezioni chiare.
L'Articolo 11 infatti definisce i contenuti minimi della risposta motivata ai reclami. La risposta non può essere interlocutoria, ma deve essere strutturata in sezioni chiare:
Per i reclami sulla fatturazione, devono essere allegati gli elementi di dettaglio della bolletta e, nel caso di un cliente del mercato libero, anche la Scheda Sintetica dell'offerta (Art. 11.3).
Nella Parte II Titolo IV viene modificata in senso più favorevole al cliente la norma che esclude l'indennizzo in caso di reiterazione.
L'indennizzo non era dovuto se al cliente "sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare".
La norma (Art. 20.2.b) è più specifica e limita l'esclusione solo se l'indennizzo precedente era "relativo alla medesima doglianza".
Infine, l'intero impianto di verifica dei dati e penalità (Parte V) resta strutturalmente identico, inclusi gli importi delle penalità per dati non validi (1.500 €) o non conformi (350 €). Tuttavia, questo sistema sanzionatorio si applicherà ora ai nuovi e più stringenti obblighi come quelli sui servizi online e sulla struttura delle risposte introdotti nel 2026.
Il nuovo testo nella Parte III relativa alla “Qualità dei servizi telefonici” prende atto dell'evoluzione tecnologica e norma esplicitamente l'uso di assistenti vocali (IA).
Nell’Articolo 1 viene introdotta la definizione di "assistente vocale"
Assistente vocale è un’applicazione o un sistema informatico basato sull’intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l’interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari richieste del cliente finale o per compiere determinate operazioni nell’ambito del servizio di assistenza telefonica del venditore.
Il testo non menzionava gli assistenti vocali. Le norme (Art. 22-23) si concentravano sulla distinzione tra servizi telefonici con o senza albero fonico (IVR).
Nell'Articolo 22.2 stabilisce obblighi specifici ovvero:
L'assistente vocale che non comprende la richiesta deve attivare automaticamente il trasferimento a un operatore.
Il nuovo TIQV è un testo organico e maturo che rafforza la tutela del cliente finale in un mercato energetico sempre più complesso. Si muove su tre direttrici strategiche:
L'impianto normativo, nel suo complesso, mira a rendere la qualità commerciale un fattore competitivo misurabile e verificabile, spingendo gli operatori a una gestione dei processi interni (CRM, fatturazione, gestione reclami) non solo efficiente, ma anche e soprattutto integra e trasparente.
6/11/2025
23/10/2025
6/10/2025
11/9/2025
2/9/2025
21/8/2025
7/8/2025
24/7/2025
10/7/2025

Ti abbiamo incuriosito? Scrivici!
Saremo felici di approfondire le tue necessità e capire come possiamo diventare il partner ideale per le esigenze di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità del tuo business.