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Approfondimenti | 9/12/2025

Delibera 399/2025/R/com | Modifiche al Testo Integrato TIQV

Delibera 399/2025/R/com | Modifiche al Testo Integrato TIQV

L’Allegato A della delibera 399/2025/R/com, ovvero il nuovo Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale meglio noto come TIQV, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un'evoluzione significativa della cornice regolatoria di ARERA. Questo testo consolida e raffina le norme che governano il rapporto commerciale tra le società di vendita di energia e gas e i clienti finali, ponendo un accento deciso sulla trasparenza delle comunicazioni, la digitalizzazione dei servizi e un meccanismo di enforcement basato sulla qualità del dato.

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La normativa in pillole | Delibera 399/2025/R/com

Ilaria Chesini Branding & Promotion Specialist
Martina Olivieri Business Analyst

Delibera 399/2025/R/com: differenze principali con il precedente TIQV

Il nuovo testo introduce nuovi obblighi a tutela del cliente, con un focus particolare sulla digitalizzazione, la trasparenza delle comunicazioni e l'aumento dell’importo degli indennizzi.

Ecco un confronto dettagliato delle principali differenze.


Delibera 399/2025/R/com: ambito di applicazione

La Parte I modifica e rende più specifico il perimetro di applicazione della regolazione.

Per quanto riguarda l’energia elettrica:

TIQV 2024

Si applicava ai clienti "alimentati in bassa e/o media tensione" (BT/MT).

TIQV 2026

Restringe il campo ai soli clienti con punti di prelievo "alimentati in bassa tensione" (BT) esclusa l'illuminazione pubblica e la salvaguardia.

Per quanto riguarda invece il gas naturale:

TIQV 2024

Si applicava ai clienti "alimentati in bassa pressione" (BP).

TIQV 2026

Sostituisce il criterio della pressione con un limite di consumo: si applica ai clienti "con consumi complessivamente non superiori a 200.000 Sm³/anno" escluso il servizio di default.

È rilevante, inoltre, la gradualità dell'applicazione per alcuni segmenti, come il Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese dal 1° aprile 2027 e il servizio FUI gas dal 1° ottobre 2027.

Infine, l'
Articolo 1 fornisce un glossario dettagliato che include termini ormai centrali nella relazione con il cliente, come "albero fonico" (IVR), "area personale" e "assistente vocale", anticipando la normazione puntuale di questi strumenti digitali.


Delibera 399/2025/R/com: standard specifici e indennizzi automatici

Il nuovo TIQV rende più stringenti i tempi di gestione per i venditori e aumenta l'importo dell'indennizzo automatico base. Per quanto riguarda l’indennizzo automatico base:

TIQV 2024

L'indennizzo automatico base per il mancato rispetto degli standard specifici era pari a 25 euro.

TIQV 2026

L'indennizzo automatico base è aumentato a 30 euro.

Il meccanismo di indennizzo automatico (Art. 19-21) è il principale strumento di tutela del cliente e di incentivazione per il venditore. Infatti, è il mancato rispetto di uno standard specifico per cause imputabili al venditore (Art. 18.1, lettera c) che obbliga quest'ultimo a corrispondere un indennizzo automatico base di 30 euro.

La ratio incentivante è rafforzata dal carattere progressivo dell'indennizzo (Art. 19.2):

  • Se la prestazione avviene oltre lo standard, ma entro il doppio del tempo l’indennizzo rimane di 30 euro;
  • Oltre il doppio e fino al triplo del tempo l’indennizzo diventa di 60 euro (doppio dell'indennizzo base).
  • Oltre il triplo del tempo l’indennizzo diventa di 90 euro (triplo dell'indennizzo base).

L'indennizzo deve essere accreditato automaticamente nella prima bolletta utile (Art. 21.1) ed entro 6 mesi dalla ricezione del reclamo (Art. 21.2).

Per quanto riguarda invece le tempistiche di rettifica per doppia fatturazione:

TIQV 2024

Lo standard specifico per il tempo massimo di rettifica della doppia fatturazione era fissato a 20 giorni solari.

TIQV 2026

Lo standard è stato ridotto, diventando più stringente: il tempo massimo è ora di 15 giorni solari.

Gli altri standard specifici principali restano invariati:

  • Tempo di risposta motivata a reclami scritti rimane di 30 giorni solari;
  • Tempo di rettifica di fatturazione rimane di 60 giorni solari o di 90 per fatturazione quadrimestrale per l'accredito di somme non dovute a seguito di un reclamo.

Gli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale di cui all’Articolo 3, comma 3.1, sono definiti in tabella 1 (Articolo 15).

Delibera 399/2025/R/com: digitalizzazione e servizi online

Questa è una delle aree di maggiore innovazione ed è contenuta nella Parte II Titolo II. Il nuovo TIQV introduce l'Articolo 9 "Funzionalità dei servizi online", che non era presente in modo così dettagliato nel testo precedente.

I venditori devono rendere disponibile sul proprio sito una funzionalità per l'invio di reclami e richieste di informazioni senza necessità di registrazione (Art. 9.1) e nell'area personale, per i clienti registrati, deve esistere una funzionalità analoga (Art. 9.2).

TIQV 2024

Richiedeva di rendere disponibile un modulo sul sito internet.

TIQV 2026

Obbliga il venditore a rendere disponibile una funzionalità online per inviare reclami e richieste di informazioni "senza necessità di registrazione".

Un altro aspetto molto importante è il fatto che le società di vendita devono garantire al cliente finale l'accesso all'area personale per almeno 6 mesi dopo la cessazione del contratto (Art. 9.3), per consentirgli di inviare reclami e consultare lo storico delle bollette.

TIQV 2024

Aspetto non normato e lasciato quindi a discrezione della società di vendita.

TIQV 2026

Il venditore deve mantenere attiva l'area personale del cliente per almeno 6 mesi dopo l'emissione della bolletta di chiusura, per permettere l'invio di reclami e la consultazione dello storico.

Delibera 399/2025/R/com: struttura e contenuti della risposta ai reclami

Il nuovo TIQV standardizza la struttura della risposta ai reclami per renderla più chiara e comprensibile per il cliente.

TIQV 2024

L'Articolo 11 elencava una serie di "dati essenziali" che la risposta doveva contenere.

TIQV 2026

Il nuovo Articolo 11 impone una struttura articolata e obbligatoria per la risposta, che deve essere divisa in sezioni chiare.

L'Articolo 11 infatti definisce i contenuti minimi della risposta motivata ai reclami. La risposta non può essere interlocutoria, ma deve essere strutturata in sezioni chiare:

  • "Il Suo reclamo" che riepiloga il problema segnalato dal cliente;
  • "Le nostre verifiche" dove il venditore, in relazione alle possibili cause del problema segnalato dal cliente finale, indica le verifiche svolte e ne descrive gli esiti, allegando la relativa documentazione;
  • "Le nostre conclusioni" nella quale il venditore espone le conclusioni raggiunte circa la fondatezza del reclamo e indica in alternativa i motivi per i quali ritiene infondato il reclamo, oppure le azioni correttive e riparatorie che sono state o saranno adottate per risolvere il problema e le relative tempistiche;
  • "I Suoi diritti" dove il venditore indica i tempi e le modalità con le quali l’indennizzo sarà corrisposto, se dovuto, i recapiti ai quali il cliente finale può rivolgersi per ulteriori chiarimenti e le azioni che questo può intraprendere se ritiene insoddisfacente la risposta.

Per i reclami sulla fatturazione, devono essere allegati gli elementi di dettaglio della bolletta e, nel caso di un cliente del mercato libero, anche la Scheda Sintetica dell'offerta (Art. 11.3).


Delibera 399/2025/R/com: esclusione degli indennizzi

Nella Parte II Titolo IV viene modificata in senso più favorevole al cliente la norma che esclude l'indennizzo in caso di reiterazione.

TIQV 2024

L'indennizzo non era dovuto se al cliente "sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare".

TIQV 2026

La norma (Art. 20.2.b) è più specifica e limita l'esclusione solo se l'indennizzo precedente era "relativo alla medesima doglianza".

Infine, l'intero impianto di verifica dei dati e penalità (Parte V) resta strutturalmente identico, inclusi gli importi delle penalità per dati non validi (1.500 €) o non conformi (350 €). Tuttavia, questo sistema sanzionatorio si applicherà ora ai nuovi e più stringenti obblighi come quelli sui servizi online e sulla struttura delle risposte introdotti nel 2026.


Delibera 399/2025/R/com: servizi telefonici e assistenti vocali

Il nuovo testo nella Parte III relativa alla “Qualità dei servizi telefonici” prende atto dell'evoluzione tecnologica e norma esplicitamente l'uso di assistenti vocali (IA).

Nell’Articolo 1 viene introdotta la definizione di "assistente vocale"

Assistente vocale è un’applicazione o un sistema informatico basato sull’intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l’interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari richieste del cliente finale o per compiere determinate operazioni nell’ambito del servizio di assistenza telefonica del venditore.

TIQV 2024

Il testo non menzionava gli assistenti vocali. Le norme (Art. 22-23) si concentravano sulla distinzione tra servizi telefonici con o senza albero fonico (IVR).

TIQV 2026

Nell'Articolo 22.2 stabilisce obblighi specifici ovvero:

  • Il cliente deve essere avvertito in anticipo se la chiamata è gestita da un assistente vocale.
  • Il cliente deve poter sempre chiedere di parlare con un operatore umano.

L'assistente vocale che non comprende la richiesta deve attivare automaticamente il trasferimento a un operatore.

Il nuovo TIQV è un testo organico e maturo che rafforza la tutela del cliente finale in un mercato energetico sempre più complesso. Si muove su tre direttrici strategiche:

  1. Tutela sostanziale attraverso standard chiari e indennizzi automatici progressivi;
  2. Trasparenza e digitalizzazione imponendo canali di contatto digitali accessibili (anche senza login e post-cessazione) e normando la qualità dei servizi telefonici, inclusi IVR e assistenti virtuali;
  3. Enforcement basato sui dati creando un potente incentivo economico (le penalità ex Art. 50) affinché i venditori investano in sistemi di tracciamento e registrazione dei dati accurati e veritieri.

L'impianto normativo, nel suo complesso, mira a rendere la qualità commerciale un fattore competitivo misurabile e verificabile, spingendo gli operatori a una gestione dei processi interni (CRM, fatturazione, gestione reclami) non solo efficiente, ma anche e soprattutto integra e trasparente.

I riferimenti normativi

Delibera 399/2025/R/com

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Allegato A TIQV in vigore dal 1° gennaio 2026 

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