

14/10/2026



La regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale costituisce uno dei pilastri dell'azione di vigilanza e di tutela attribuiti ad ARERA. Negli ultimi anni il mercato retail dell'energia ha attraversato una profonda trasformazione strutturale, trainata dal definitivo superamento dei regimi di maggior tutela per le microimprese e per la maggioranza dei clienti domestici non vulnerabili, dall'introduzione del Servizio a Tutele Graduali (STG), dalla digitalizzazione massiva dei canali di interazione (siti web, applicazioni mobili, intelligenza artificiale applicata ai sistemi di customer care) e dalla necessità di rafforzare la trasparenza contrattuale ed economica nei confronti dell'utenza finale.
In tale scenario si colloca l'adozione della delibera 213/2026/R/com, il cui Allegato A approva il nuovo Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV), destinato ad entrare ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.
I principali razionali regolatori che hanno motivato ARERA ad adottare un nuovo testo organico risiedono in:
Di seguito si sviluppa l'esame comparativo puntuale e ragionato tra le due formulazioni del Testo Integrato, articolato per parti e istituti normativi.
Una delle innovazioni lessicali e sistematiche più marcate apportate dalla delibera 213/2026/R/com è la soppressione del binomio concettuale costituito da "tipologia di cliente" e "tipologia di fornitura", sostituito dalla nozione sintetica e ordinante di categoria contrattuale. Nel testo del TIQV 2026, l'Articolo 1 distingueva analiticamente molteplici categorie merceologiche (domestico, non domestico, condominio uso domestico, attività di servizio pubblico, usi diversi, dual fuel, multisito) incrociandole con quattro tipologie di fornitura (regimi di tutela, servizio a tutele graduali domestici non vulnerabili, tutele graduali microimprese, mercato libero).
Nel TIQV 2027, la definizione viene razionalizzata in cinque macro-classi mutuamente esclusive e calibrate sull'effettivo regime normativo applicabile:
Tale riscrittura si riflette direttamente su tutti i successivi obblighi di calcolo degli standard generali, tenuta dei registri aziendali, flussi informativi periodici verso ARERA ed elaborazione delle schede di pubblicazione commerciale.
Nelle definizioni di reclamo scritto e di richiesta scritta di informazioni, il TIQV 2027 introduce un'espressa clausola di esclusione negativa: «sono esclusi i messaggi di testo su supporti di messaggistica istantanea». La disposizione risponde a una precisa esigenza di certezza operativa: con il proliferare di canali conversazionali (ad es. WhatsApp, Telegram, widget di chat istantanea non autenticati), gli operatori si trovavano esposti al rischio di vedere qualificate come formali "reclami scritti" o "richieste scritte" brevi interlocuzioni estemporanee, prive dei crismi di verificabilità e tracciabilità documentale tipici delle istanze formali.
Il nuovo testo chiarisce quindi che le comunicazioni veicolate tramite messaggistica istantanea non sono assoggettate alla disciplina, ai termini perentori e agli indennizzi automatici previsti per i reclami scritti e le richieste formali del TIQV, a meno che non transitino per i canali formali ufficialmente disciplinati (moduli online, area clienti web/app o caselle e-mail dedicate).
Il TIQV 2027 formalizza tra le definizioni generali il concetto di anno di riferimento, individuato come «l'anno che precede quello in cui viene effettuata la comunicazione stessa». Pur trattandosi all'apparenza di una modifica tecnica, essa conferisce un'univoca cornice cronologica alle scadenze di reporting e calcolo campionario della Parte IV e Parte V, eliminando sovrapposizioni interpretative emerse nelle precedenti sessioni di regolazione annuale.
Nel TIQV 2026, l'Articolo 2 conteneva una disposizione specifica (comma 2.3) con decorrenza differita al 1° luglio 2026 per l'attivazione dei moduli di reclamo online e dell'accesso all'area personale per i clienti cessati di cui all'articolo 9, nonché una disciplina transitoria al 1° luglio 2026 per i piccoli venditori locali con meno di 10.000 clienti serviti in Comuni limitrofi. Nel TIQV 2027, essendo ormai pienamente a regime tali scadenze, il testo è stato depurato da tali riferimenti temporali intermedi: la deroga per i piccoli esercenti locali viene integrata a regime nel comma 2.3, mantenendo per essi l'esenzione dall'obbligo di dotarsi di un call center strutturato.
La Parte II mantiene l'impianto cardinale fondato sugli standard specifici (tempo di risposta a reclami scritti di 30 giorni, tempo di rettifica di fatturazione di 60/90 giorni, tempo di rettifica di doppia fatturazione di 15 giorni) e sullo standard generale di risposta alle richieste di informazioni (95% entro 30 giorni). Ciononostante, diversi passaggi recano modifiche sostanziali di rilievo pratico.
All'art. 9, comma 9.2, mentre il testo 2026 descriveva l'area personale come «eventualmente resa disponibile», il testo 2027 adotta la dizione «eventualmente attivabile dal proprio cliente finale», valorizzando l'autonomia del cliente nell'attivazione e ribadendo la centralità delle funzionalità di consultazione e di reclamo semplificato anche per i 6 mesi successivi all'emissione della fattura di chiusura.
La disciplina sui contenuti della risposta motivata subisce due affinamenti degni di nota:
Nel TIQV 2026 l'art. 15, comma 15.5 stabiliva che, in caso di reclamo riguardante più siti di fornitura di un cliente multisito, il venditore forniva risposta unica e «non si applica lo standard specifico relativo al tempo di risposta motivata al reclamo». Il TIQV 2027 formula la medesima previsione con maggiore rigore sistematico, stabilendo che in tale evenienza «il venditore non applica l'indennizzo di cui all'articolo 19 del presente TIQV». L'accento viene posto direttamente sull'inapplicabilità dell'indennizzo economico forfettario automatico, salvaguardando il dovere generale di diligenza informativa ma sollevando il venditore da automatismi risarcitori incompatibili con la complessità tecnica e gestionale delle forniture plurime.
All'art. 21, comma 21.2, il termine massimo di 6 mesi (o 8 mesi per fatturazione quadrimestrale) per la liquidazione dell'indennizzo automatico faceva riferimento nel testo 2026 a: «dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica». Nel testo 2027 la formulazione viene corretta espungendo il termine promiscuo "richiesta di rettifica" e menzionando puramente la «data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto», poiché nel disegno del TIQV la rettifica di fatturazione è sempre innescata dal pervenimento di un reclamo scritto (artt. 5 e 6).
L'architettura della Parte III dedicata alla qualità dei call e la regolazione dei canali vocali assistiti da intelligenza artificiale (artt. 22-23) rimangono stabili, a conferma dell'efficacia dell'assetto già consolidato. Tuttavia, si registrano importanti interventi di semplificazione del calendario regolatorio.
Nel TIQV 2026 il termine per la comunicazione dei dati mensili di qualità del servizio telefonico (art. 30.1) e del numero medio giornaliero di chiamate ricevute per l'indagine di soddisfazione dell'Autorità (art. 31.2) era fissato in data rigida: entro il 28 febbraio di ciascun anno. Nel TIQV 2027 la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun anno. Si tratta di una modifica di grande utilità pratica, che previene criticità di adempimento negli anni bisestili o quando il termine di fine febbraio coincida con giornate festive o prefestive, garantendo agli uffici regolatori e di controllo interno un margine temporale ordinato per il consolidamento dei dataset telefonici.
La Parte IV è indubbiamente la sezione del TIQV che registra la metamorfosi più radicale, mutando la propria stessa intitolazione da "Registrazione e comunicazione dei dati" a "Dati di qualità commerciale", e suddividendosi in tre Titoli ben distinti:
Nel registro dei reclami e delle richieste (art. 34), il venditore non deve più imputare la vecchia tipologia di cliente/fornitura, bensì la specifica categoria contrattuale di appartenenza (art. 34.2, lett. b). Inoltre, alla lettera l) si richiede esplicitamente che la classificazione avvenga «per argomento e sub argomento in conformità alla tabella A». Viene inoltre perfezionata la dizione delle prestazioni di competenza del distributore al comma 34.4.
Nel TIQV 2026 l'art. 36 prescriveva una complessa serie di flussi mensili e annuali, incrociati con una pluralità di casistiche (reclami inevasi nell'anno, reclami evasi nei tempi, reclami fuori standard divisi per cause, tempi medi di risposta). Nel TIQV 2027, con scadenza unificata al primo giorno lavorativo del mese di marzo:
Nel TIQV 2026, la trasparenza verso il pubblico era frammentata: l'articolo 37 rimandava a una generica pubblicazione annuale sul sito (entro il 30 giugno) del rispetto degli standard e del tempo medio, mentre l'art. 39 e la Tabella B disciplinavano quattro complessi indici matematici (IRC - Reclamosità, IINFO - Richiesta informazioni, ICRC - Capacità di risposta reclami, ICINFO - Capacità di risposta info) calcolati con formule ponderate mensili a livello macroscopico.
Il TIQV 2027 compie una svolta orientata alla reale comprensibilità da parte dei consumatori:
La Parte V, dedicata all'attività ispettiva e ai controlli di conformità dei dati di qualità eseguiti da ARERA e dalla Guardia di Finanza, evidenzia un marcato inasprimento normativo.
All'art. 42, comma 42.1, lett. a), per considerare valido un dato estratto nel campione, il testo 2026 richiedeva l'esibizione della «copia della risposta motivata». Il TIQV 2027 richiede ora cumulativamente «copia del reclamo e della risposta motivata», obbligando le imprese a strutturare il fascicolo digitale del reclamo in modo rigoroso e bidirezionale. All'art. 45, l'ambito del criterio di completezza dei contenuti minimi (che nel 2026 operava esclusivamente per i reclami scritti ai sensi dell'art. 11) viene esteso nel 2027 anche alle richieste scritte di informazioni per la verifica dei requisiti formali di cui all'art. 12.
Qualora in sede di ispezione emergano incongruenze ingiustificate tra i volumi dichiarati nella comunicazione annuale e quelli desumibili dagli elenchi forniti agli ispettori:
Gli importi delle penalità unitarie applicate per ciascuna prestazione stimata non valida o non conforme vengono aumentati sensibilmente nel TIQV 2027 rispetto al 2026:
La convenienza per l'operatore di chiudere la contestazione ispettiva tramite acquiescenza viene rimodulata con una contrazione degli sconti concessi:



L'approvazione del nuovo TIQV da parte di ARERA con decorrenza 1° gennaio 2027 segna il passaggio a una regolazione della qualità del retail energetico matura ed evoluta. L'operazione condotta dall'Autorità dimostra la volontà di bilanciare le esigenze operative delle imprese e la tutela effettiva dei consumatori:
Infine, il netto irrigidimento delle sanzioni pecuniarie e delle condizioni di transazione in caso di ispezione impone ai venditori di strutturare sin da subito i propri sistemi di CRM, i processi di archiviazione documentale a fascicolo unico e gli algoritmi di reportistica secondo la nuova tassonomia delle cinque categorie contrattuali, pena l'esposizione a penalità sensibilmente più onerose.
Delibera 213/2026/R/com - Approvazione del Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale (TIQV) con decorrenza dal 1° gennaio 2027

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