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Approfondimenti | 10/06/2026

Delibera 323/2025/R/com: novità sulla voltura con contestuale switching gas

Commento Normativo Delibera 3232025rcomStefano Pisano Solution Specialist

L’evoluzione del mercato retail dell’energia in Italia ha vissuto, nell’ultimo decennio, una spinta incessante verso la semplificazione e la digitalizzazione dei processi. Tuttavia, fino a tempi recenti, esisteva una asimmetria procedurale tra il settore elettrico e quello del gas naturale che rappresentava un ostacolo non trascurabile sia per i consumatori che per le strategie di acquisizione delle società di vendita. 

Con la pubblicazione della delibera 323/2025/R/com, l’Autorità ha finalmente tracciato la rotta definitiva per colmare questo divario, semplificando la voltura contestuale allo switch per il settore del gas.

Questo provvedimento non è un semplice aggiornamento tecnico, ma rappresenta una riforma strutturale del Customer Journey nel mercato libero. Per le società di vendita di luce e gas, comprenderne le implicazioni non è solo un esercizio di compliance, ma una necessità strategica per farsi trovare pronti all’appuntamento del 1° luglio 2026, data in cui il sistema entrerà pienamente a regime.


Delibera 323/2025/R/com: l'armonizzazione come driver di mercato

Fino ad oggi, il cliente gas che doveva cambiare l’intestatario di un contratto di fornitura attivo, ad esempio in occasione di un trasloco, era costretto a una procedura dicotomica: prima doveva richiedere la voltura al fornitore del precedente inquilino e, doveva attendere la comunicazione da parte del fornitore uscente, la volontà di accettare il recesso del contratto, e di conseguenza l’intestatario della fornitura poteva procedere con la voltura con contestuale switch verso il nuovo fornitore prescelto (voltura titolo IV).

Un’eventuale inadempienza del fornitore uscente bloccava di fatto l’uscita del cliente finale verso un nuovo fornitore, in quanto la mancata comunicazione al SII da parte dell’uscente costituiva criterio di scarto della successiva richiesta da parte del nuovo fornitore. Questo iter, oltre a essere ridondante, esponeva il cliente a tempi d'attesa prolungati e al rischio di rimanere "vincolato" per un periodo transitorio con un venditore che di fatto non aveva scelto.

La delibera 323/2025 recepisce le istanze di semplificazione già testate con successo nel settore elettrico (grazie alla delibera 135/2021/R/eel) e le traspone nel complesso ecosistema del gas. L'obiettivo è duplice: da un lato, favorire la concorrenza permettendo ai venditori di intercettare il cliente nel momento di massima propensione alla scelta e, dall'altro, ridurre gli oneri amministrativi gestiti dal Sistema Informativo Integrato (SII).


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Delibera 323/2025/R/com | La voltura con switch contestuale per la commodity gas

Delibera 323/2025/R/com: il nuovo processo di switch contestuale alla voltura gas

L'Allegato A alla delibera costituisce il cuore regolatorio della riforma. Esso ridisegna il flusso comunicativo tra i tre attori principali: il venditore entrante, il distributore locale e il Sistema Informativo Integrato (SII).

La novità principale risiede nella gestione unitaria della richiesta. Il cliente finale si interfaccia esclusivamente con il nuovo venditore, il quale assume il ruolo di "front-end" unico. È il venditore entrante a dover gestire la verifica dei dati catastali, la solvibilità del cliente e, soprattutto, a inoltrare al SII il flusso informativo che scatena contemporaneamente il cambio di titolarità del punto e il cambio di fornitore.

Per agevolare la raccolta dei dati tecnici propedeutici all’acquisizione del punto, nonché alla formulazione della richiesta di voltura titolo IV al SII, è stato introdotto il nuovo processo IVG1 che permette all’UdD di richiedere i dati relativi al punto necessari a richiedere l’attivazione contrattuale.

Un aspetto discorsivo di grande rilievo riguarda la responsabilità dei dati. Con la voltura contestuale, il venditore entrante deve assicurarsi della correttezza della data di decorrenza. La delibera stabilisce che tale data deve coincidere per entrambi i processi. Non è più ammesso un disallineamento temporale: o il processo si conclude positivamente per entrambe le pratiche (voltura e switch), o la richiesta decade. Questo principio di inscindibilità serve a tutelare il venditore uscente da perdite di fatturazione e il cliente da doppie fatturazioni o periodi di "vacatio" contrattuale.



Delibera 323/2025/R/com: le specifiche tecniche di Acquirente Unico

A partire dal 1° luglio 2026, al fine di inserire una richiesta di VTG Titolo IV, non risulta più necessaria alcuna comunicazione al SII da parte della preesistente Controparte Commerciale di non accettazione della voltura tramite il servizio NVG1 in quanto è garantita al cliente finale la possibilità di effettuare la richiesta ad una Controparte Commerciale differente.

Di conseguenza le NVG1 decadranno a partire dalla data in essere. Le modalità di inserimento della richiesta di Voltura titolo IV rimangono invariate.

Inoltre, coerentemente con quanto definito dalla deliberazione 323/2025/R/com, al fine di gestire le volture con cambio fornitore richieste per errore, il Gestore del SII introduce la nuova tipologia di voltura titolo IV denominata Voltura di ripristinotramite la quale l’Utente della Distribuzione preesistente, a seguito della notifica di avvenuta Risoluzione Contrattuale (RCG CAR per Voltura errata) trasmessa dall’Utente della Distribuzione che ha richiesto erroneamente la Voltura Titolo IV, è tenuto a ripristinare la situazione precedente sul PdR.

In particolare, nel caso in cui la Voltura con cambio fornitore richiesta per errore da un Utente della Distribuzione ha aggiornato il RCU Gas, l’Utente della Distribuzione che ha trasmesso erroneamente la voltura trasmette una Risoluzione Contrattuale RCG secondo le modalità e tempistiche definite nel documento “Funzionamento e Specifiche del Processo di Switching Gas” pubblicato il 26 marzo 2026.

L’UdD preesistente sul PdR prima della richiesta di Voltura con cambio fornitore errata, a seguito della ricezione della notifica di avvenuta risoluzione contrattuale per voltura errata trasmessa dal nuovo Utente della Distribuzione, coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione 323/2025/R/com, è tenuto a trasmettere una Voltura tit. IV di Ripristino.

Tale pratica di voltura titolo IV di ripristino deve essere inserita dall’Utente della Distribuzione preesistente non appena ricevuta la notifica tramite flusso RCG3.0200 e deve avere la medesima data di decorrenza di una Voltura titolo IV ordinaria ossia almeno 2 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento della pratica di voltura.



Voltura gas con switching contestuale: il nuovo processo di
IVG - Servizio informativo per attivazione contrattuale

L’Utente della Distribuzione associato alla nuova Controparte Commerciale, al fine di valutare l’acquisizione del punto di riconsegna, prima di formulare la richiesta di voltura con cambio fornitore al SII, può utilizzare il presente servizio IVG1 inserendo nella richiesta i seguenti dati:

  • Codice PdR;
  • Codice Fiscale/P.IVA del cliente finale entrante;
  • Disponibilità della documentazione attestante la richiesta di voltura da parte del cliente finale;
  • Data presunta di decorrenza della voltura.

Alla ricezione della richiesta il SII verifica che:

  1. Il codice PdR risulti attivo in RCU Gas;
  2. Il codice fiscale inserito risulti formalmente valido e diverso dal cliente finale risultante in RCU Gas come titolare del punto;
  3. La data di decorrenza inserita rispetti le tempistiche minime previste dal processo di voltura.

In caso di esito negativo il SII ne dà evidenza all’Utente richiedente mentre, in seguito all’esito positivo delle verifiche di cui sopra, il SII comunica l’ammissibilità della richiesta all’UdD e trasmette i seguenti dati:

  • Codice PdR;
  • Indirizzo di Fornitura;
  • Dati identificativi dell’impresa di distribuzione;
  • Codice Remi;
  • Consumo annuo del PdR;
  • Profilo di prelievo standard;
  • Capacità di trasporto;
  • Stato del PdR;
  • Matricola del misuratore;
  • Telegestione;
  • Classe del misuratore;
  • Mercato di provenienza del punto di riconsegna;
  • Con riferimento al punto:

a)    Date di decorrenza di Switching finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;

b)    Date di decorrenza di Voltura finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;

c)    Date di decorrenza di Voltura con cambio fornitore finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi.

Processo IVG1

Successivamente all’ammissibilità della IVG1, il processo rimane il medesimo che già è in atto.


Per concludere, la delibera 323/2025/R/com segna la maturità del mercato retail dell'energia in Italia. Rimuovendo l'ultima grande barriera burocratica nel settore gas, ARERA non solo tutela il consumatore, ma sprona le società di vendita verso una maggiore efficienza operativa.

I riferimenti normativi

Delibera 323/2025/R/com - Completamento delle disposizioni funzionali all'acquisizione di un punto di riconsegna attivo, da parte di un cliente finale nel settore del gas, con introduzione della facoltà di scelta della controparte commerciale in fase di voltura. Aggiornamento del set informativo del servizio di pre-check e gestione delle richieste di voltura errate nei settori elettrico e gas

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Allegato A delibera 323/2025/R/com

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Specifiche tecniche voltura GAS 

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Specifiche tecniche switching GAS

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