

12/03/2026


La legge delega sulla riforma fiscale, Legge 9 agosto 2023, n. 111, ha conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge medesima (29/08/2023), mediante l’emanazione di decreti legislativi.
In data 4 aprile 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”. Il provvedimento, in attuazione della delega di cui agli articoli 12,16 e 18, comma 3, lettera a) della Legge 9 agosto 2023, n. 111, modifica ed implementa il Testo Unico delle Accise o TUA.
Si passano in rassegna, di seguito, le principali novità contenute nel provvedimento in oggetto.
Uno degli interventi più significativi è rappresentato dall’introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori tenuti al pagamento dell’accisa, disciplinato dai nuovi articoli da 9-ter a 9-octies del Testo Unico delle Accise, che consentirà di accedere a specifici benefici premiali, graduati in base al livello di affidabilità conseguito (Base, Medio, Avanzato), previo superamento del punteggio minimo (articolo 1, comma 1, lettere a, e).
Potranno richiedere la qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato o SOAC, di validità quadriennale e rinnovabile:
Gli operatori ricadenti in una delle posizioni legittimanti sopraelencate, che intendono accedere alla figura di SOAC, devono possedere determinati requisiti soggettivi ovvero:
Qualora accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’organo istruttorio prosegue l’iter di accreditamento, da concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, verificando il grado di affidabilità del soggetto istante, attraverso una complessiva valutazione tecnico-discrezionale che investe sia nuovamente l’ambito soggettivo dell’esercente sia l’assetto organizzativo-gestionale dell’attività d’impresa. I profili di affidabilità incentrati su aspetti organizzativi-gestionali di cui un soggetto istante deve essere dotato vertono su cinque elementi.
Si intende la professionalità con la quale il soggetto istante deve tra l’altro dimostrare, attraverso la pregressa esperienza, il possesso di capacità tecniche adeguate al livello di operazioni usualmente svolte nell’esercizio degli impianti di prodotti sottoposti ad accisa.
Risultano essenziali anche la funzionalità dell’impianto, la disponibilità di strutture logistiche per la movimentazione dei prodotti, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità gestorie, la dotazione di sistemi elettronici per il colloquio telematico con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito ADM) e di contabilizzazione dei prodotti.
Va rapportata allo specifico settore di attività condotta e alla sostenibilità del piano industriale predisposto per la gestione dell’impianto/esercizio, ivi compresa la copertura dei costi di approvvigionamento.
Questa viene ad assumere autonomo rilievo per la forte incidenza, sulla valutazione complessiva, dell’affidabilità fiscale della catena dei fornitori dei prodotti e dei cessionari intermedi.
Si intende l’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
I predetti cinque profili di affidabilità sono riferiti al periodo temporale che intercorre tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria, con facoltà per l’ADM di eseguire sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa.
ADM, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi e alle valutazioni circa l’affidabilità soggettiva del richiedente ed i relativi profili di affidabilità, attribuirà un punteggio da 0 a 100. Premesso che per il riconoscimento della qualifica occorrerà raggiungere un punteggio pari almeno a 60, la qualifica sarà articolata in tre livelli di affidabilità (Base, Medio, Avanzato), corrispondenti a differenti benefici, quali l’esonero, parziale o totale, dall’obbligo della prestazione della cauzione per il pagamento dell’accisa (30% per il livello base, 50% per il medio e 100% per l’avanzato) e la possibilità di accedere alle semplificazioni che saranno individuate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Infine, il soggetto obbligato accreditato di livello avanzato potrà anche richiedere la possibilità di presentare la dichiarazione di consumo annualmente anziché semestralmente (come previsto dagli articoli 26-ter, comma 1 e 55, comma 1 del TUA).
Con riferimento al gas naturale, l’articolo 1, comma 1, lettere g) del provvedimento riformula il contenuto dell’articolo 26 del TUA in materia di imposizione del gas naturale, prevedendo una nuova qualificazione delle destinazioni d’uso del prodotto che determinano l’applicazione di distinte aliquote.
La distinzione degli usi “civili” e “industriali” viene sostituita con quella tra usi “domestici” e “non domestici”, mutuata dal sistema di tassazione dell’energia elettrica.
È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in:
È considerato uso non domestico:
È considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad imposta. In tali ipotesi il soggetto obbligato, su richiesta del consumatore finale, applica l’accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. Tale richiesta deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il medesimo cliente finale attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l’attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei differenti trattamenti tributari richiesti, nonché una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente, recante la determinazione delle percentuali suddette e le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi secondo le diverse destinazioni d’uso.
La nuova definizione di uso domestico e la contestuale assunzione di carattere residuale della definizione di uso non domestico implicano una contrazione della categoria degli usi domestici (ex-usi civili) e un ampliamento della categoria degli usi non domestici (ex-usi industriali), atteso che alcuni impieghi, finora ricompresi nell’alveo degli usi civili, vengono esclusi da siffatta categoria per essere ricompresi tra gli usi non domestici.
Tra gli impieghi interessati da tale modifica evidenziamo quelli relativi all’utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, nelle pinacoteche, nei musei, nelle gallerie, nei teatri, nei cinematografi, nelle discoteche, nelle sale per concerti, spettacoli e simili (tali usi sono da considerarsi come usi non domestici poiché residuali rispetto agli usi definiti come domestici).
Con riferimento all’energia elettrica, l’articolo 1, comma 1, lettere m), n) e o) del provvedimento riformula le disposizioni di cui agli articoli da 52 a 56 del TUA relative all’oggetto di imposizione, ai soggetti obbligati, al rilascio dell’autorizzazione o della licenza, alla definizione di officina elettrica, alle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa. Nello specifico, tra le varie novità si ricorda che:
Per entrambi i settori di accisa del gas naturale e dell’energia elettrica viene disposta una rimodulazione dell’importo della cauzione che, in fase di avvio dell’attività, dovrà essere versata in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua dovuta, calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso di ADM, anziché di un dodicesimo come attualmente previsto.
Al fine di accrescere il livello di tutela della pretesa erariale adeguando l’entità della cauzione prestata a quello del debito d’imposta gravante sul soggetto obbligato, le nuove disposizioni stabiliscono che l’importo versato a titolo di cauzione venga adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento) in modo da essere “non inferiore” alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.
Si precisa che non si rende necessario alcun adeguamento qualora l’aumento della cauzione sia inferiore al 10% dell’importo della cauzione prestata. Tuttavia, giova ricordare che il mancato adeguamento nei termini di legge della cauzione medesima, se dovuto, comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza rilasciate.
È consigliabile, pertanto, che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e/o sull’energia elettrica svolgano una costante attività di monitoraggio sull’idoneità della cauzione prestata, al fine di un tempestivo adeguamento della medesima.
Per quanto concerne l’accertamento e la liquidazione dell’accisa, i soggetti obbligati che fatturano gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali, a decorrere dal 2026 saranno tenuti a presentare, entro la fine dei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, dichiarazioni di consumo semestrali, anziché annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito di imposta relativo al semestre solare di riferimento (decorrenti rispettivamente dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno).
Inoltre, per ambedue i settori di accisa, si dispone che i venditori che fatturano il gas naturale e l’energia elettrica ai consumatori finali hanno l’obbligo di comunicare, entro la fine di ciascun mese solare ed esclusivamente in forma telematica, i dati relativi ai quantitativi di prodotto fatturati nel mese precedente, ripartiti per destinazione d’uso.
Tali comunicazioni, peraltro già esistenti, sono ora integrate con l’indicazione, per ambito tariffario, del numero delle fatture emesse, dell’accisa complessivamente dovuta in base alle fatture emesse nel mese e dell’accisa versata a titolo di acconto nel mese.
Per ambedue i settori di imposta viene profondamente innovato il sistema di versamento dell’accisa prevedendo il pagamento di ratei di accisa, da versare mensilmente, determinati sulla base dei quantitativi di gas naturale e di energia elettrica venduti (come indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel mese solare immediatamente precedente) o autoconsumati mese per mese.
I termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i versamenti dell’accisa vengono allineati per entrambi i settori di accisa e posti entro la fine di ogni singolo mese.
Si precisa infine che, nel caso in cui dalle dichiarazioni semestrali dovesse emergere un conguaglio a credito derivante dal versamento di somme eccedenti rispetto al dovuto nel medesimo semestre, verrà consentito al soggetto obbligato creditore di optare per l’utilizzo di tali importi per il pagamento delle successive rate in scadenza o per la richiesta di rimborso dei medesimi, da presentarsi entro il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle Accise.

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