

10/7/2025
La Legge n. 481 del 14 novembre 1995, attribuisce ad ARERA poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità, compresi la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
Con riferimento all’energia elettrica, il mercato è stato definitivamente liberalizzato con il Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, noto come Decreto Bersani: da un sistema nel quale vi era stato un soggetto verticalmente integrato, esercente pressoché in regime di monopolio tutte le fasi dell’industria elettrica (produzione, dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misurazione e vendita), si passa a un regime in cui sono completamente libere le attività di produzione, acquisto e vendita di energia elettrica.
Per quanto riguarda il gas naturale, l’avvio del processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale risale alla fine degli anni ’90, con la direttiva europea n. 98/30/CE del 22 giugno 1998. Tale direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, noto come Decreto Letta, il quale ha portato alla liberalizzazione delle attività di importazione e vendita.
La bolletta dell’energia elettrica e del gas naturale comprende diverse voci di costo, tra cui:
La sezione “vendita” riguarda i costi sostenuti dal fornitore per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas naturale e la loro commercializzazione. I “servizi di rete” comprendono i costi per il trasporto e la distribuzione fino al contatore, inclusi i costi di gestione del contatore stesso. Gli “oneri generali di sistema” sono costi aggiuntivi stabiliti da ARERA, destinati a finanziare attività di interesse generale.
Essendo la vendita un’attività liberalizzata, la relativa spesa è determinata in base ai corrispettivi previsti dal contratto: se la fornitura è sul mercato libero, essi saranno determinati dal fornitore prescelto. Se, invece, la fornitura è su un mercato regolato, i corrispettivi per la vendita sono stabiliti da ARERA o tramite procedura concorsuale.
Energia elettrica
I costi sostenuti da Terna per l'erogazione del servizio di dispacciamento e l'approvvigionamento delle risorse nell'ambito del capacity market sono coperti tramite appositi corrispettivi applicati all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento.
In particolare, vi sono valori che sono definiti direttamente da ARERA nei propri provvedimenti, solitamente aggiornati su base annuale, e valori determinati direttamente da Terna su base trimestrale in funzione dei costi attesi in ciascun trimestre e dei costi consuntivati relativi al trimestre precedente.
Nell'art. 4 – 25.2 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) è definito il corrispettivo unitario di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento, di cui:
Definiti dalla delibera ARG/elt 98/11 e più nello specifico:
Definiti dal Testo Integrato del Settlement (TIS) e più nello specifico:
I corrispettivi sopra descritti sono applicati direttamente da Terna agli utenti del dispacciamento. Le modalità di traslazione degli stessi ai clienti finali riforniti sul mercato libero sono determinate direttamente da ciascun utente del dispacciamento nelle proprie condizioni contrattuali, mentre per i mercati regolati (tutele graduali, salvaguardia e maggior tutela) le modalità sono definite direttamente da ARERA con dei provvedimenti.
Nel mercato di maggior tutela, ossia il mercato riservato ai clienti domestici vulnerabili, la vendita, definita anche “materia energia”, consta delle seguenti componenti.
PED è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela. Esso è formato dalla somma di due elementi:
PCV è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero.
PPE è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Esso è formato dalla somma di due elementi:
DISPbt è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV.
Gas naturale
Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale ai clienti vulnerabili, la vendita è costituita dalle seguenti componenti tariffarie.
CMEMm è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, che rappresenta il costo della materia prima, aggiornato da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicato entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
CCR è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi per l’attività di approvvigionamento che i venditori devono sostenere per rifornire i propri clienti e dei rischi connessi a questa attività; si tratta di rischi che non sono stati considerati nella determinazione del prezzo utilizzato per calcolare il valore della materia prima attraverso la CMEMm.
QVD è il corrispettivo, costituito da un valore fisso per ogni fornitura (espresso in euro/PDR/anno) e da un valore variabile legato ai consumi del cliente finale (espresso in euro/Smc), a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti da un venditore efficiente per servire i clienti in servizio di tutela.
Energia elettrica
I corrispettivi per le attività di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, identificate come “Trasporto e gestione del contatore”, sono definiti da ARERA in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività.
Nello specifico le tariffe ARERA legate a trasporto, distribuzione e misura si differenziano in base all’uso domestico e non domestico.
Per quanto riguarda gli usi non domestici.
È il servizio di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 79/1999 per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, normato da ARERA tramite il Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica (RTTE) e il Testo Integrato per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIT).
Nello specifico, l’art. 17 della RTTE disciplina la tariffa di trasmissione per le utenze elettriche non domestiche, mentre l’art. 28 del TIT disciplina i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) per i clienti domestici di energia elettrica. Con riferimento alle utenze elettriche non domestiche, la tariffa di trasmissione consta di due componenti tariffarie, differenziate sulla base delle tipologie contrattuali:
È il servizio esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 79/1999, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione, normato dal Testo Integrato per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIT).
Nello specifico, l’art. 27 del TIT disciplina la tariffa obbligatoria di distribuzione per le utenze elettriche non domestiche, mentre l’art. 28 del TIT disciplina i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) per i clienti domestici di energia elettrica.
Con riferimento alle utenze elettriche non domestiche, la tariffa obbligatoria di distribuzione consta delle seguenti componenti tariffarie, i cui valori sono fissati dall’ARERA sulla base delle tipologie contrattuali:
È l’attività finalizzata all’installazione e alla manutenzione dei misuratori, nonché all’ottenimento delle misure, normata dal Testo Integrato delle disposizioni di ARERA per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (TIME). Essa è costituita da tre fasi principali:
a) Installazione e manutenzione dei misuratori;
b) Raccolta delle misure dell’energia elettrica;
c) Validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica.
Nello specifico, l’art. 35 del TIME disciplina la tariffa obbligatoria per il servizio di misura per le utenze elettriche non domestiche, mentre l’art. 28 del TIT disciplina i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) per i clienti domestici di energia elettrica.
Con riferimento alle utenze elettriche non domestiche, la tariffa obbligatoria per il servizio di misura MISC consta delle seguenti componenti tariffarie, differenziate sulla base delle tipologie contrattuali:
Per quanto riguarda invece gli usi domestici.
Con la delibera 582/2015/R/EEL ARERA ha dato inizio alla riforma della tariffa di rete riservata alle utenze domestiche.
A seguito della crisi energetica dell’anno 1973, in un contesto in cui la fornitura del servizio era integrata verticalmente e le tariffe non erano articolate tra componenti a copertura dei servizi di rete e componenti a copertura del costo dell’energia, si impose un modello basato sulla progressività dei corrispettivi tariffari in funzione dei consumi. Le strutture tariffarie applicate ai clienti domestici prima della riforma si fondavano ancora su quell’impianto:
Successivamente alle tariffe D2 e D3 venne introdotta la tariffa D1, riservata ai clienti domestici residenti nella cui abitazione era installata una pompa di calore come unico sistema di riscaldamento, caratterizzata dalla mancanza di progressività. Ciò per non penalizzare appunto i possessori di queste apparecchiature elettriche di ultima generazione, ad alta efficienza ma caratterizzate da significativi consumi di elettricità.
La riforma di ARERA prevede la definizione di una struttura tariffaria trinomia non progressiva, denominata “TD”, riservata a tutti i clienti domestici, senza alcuna differenziazione degli stessi legata alla condizione di residenza anagrafica e/o di potenza impegnata, basata sul criterio di aderenza ai costi dei diversi servizi, in modo da coprire:
Con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito dell’introduzione della componente “TD”, è stato completato il superamento della progressività, rispetto ai volumi di energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.
Le componenti tariffarie UC3 e UC6 si applicano come maggiorazioni ai corrispettivi del servizio di distribuzione:
Gas naturale
I servizi di rete comprendono le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare il gas naturale ai clienti finali. I corrispettivi per le attività di trasporto, di distribuzione e di misura sono definiti da ARERA in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività.
Trasporto e misura
Con la delibera 216/2024/R/GAS ARERA ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2025.
1. Corrispettivi unitari variabili:
2. Corrispettivi unitari di capacità:
3. Corrispettivi per il servizio di misura:
Tale corrispettivo è differenziato secondo le seguenti classi di portata dell’impianto di misura (Qero):
a) Qero <= 16 Smc/h;
b) 16 Smc/h < Qero <= 65 Smc/h;
c) 65 Smc/h < Qero <= 200 Smc/h;
d) 200 Smc/h < Qero <= 4.000 Smc/h;
e) Qero > 4.000 Smc/h.
Sono state inoltre istituite componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas:
Con riferimento all’attività di vendita al dettaglio di gas naturale, nell’ambito del servizio di tutela della vulnerabilità, il costo complessivo del trasporto è determinato dalla seguente componente tariffaria:
Distribuzione e misura
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del Testo Integrato per la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG), ciascuna impresa distributrice applica agli utilizzatori delle reti di distribuzione una tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura fissata dall’ARERA e differenziata per ambito tariffario. Gli ambiti tariffari sono:
Ambito nord occidentale che comprende le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
Ambito nord orientale che comprende le regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura sono:
Con le bollette, oltre ai servizi di vendita e di rete, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Energia elettrica
A decorrere dal 2018 le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in due componenti.
ASOS è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, centesimi di euro/kW per anno e centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri generali al sostegno delle energie rinnovabili.
ARIM è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, centesimi di euro/kW per anno e centesimi di euro/kWh, a copertura dei rimanenti oneri generali.
Gas naturale
Gli oneri generali constano delle seguenti componenti.
RE è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/Smc, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all’art. 75 della RTDG, sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all’art. 79 della RTDG e sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all’art. 57 del TIT.
UG2 è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/Smc e in euro/PDR/anno, pari alla somma dei seguenti elementi:
UG3 è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/Smc, pari alla somma dei seguenti elementi:
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