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Approfondimenti | 12/03/2026

Delibera 386/2025/R/com: razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici

Delibera 386/2025/R/com: razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici | Trilance

La delibera 386/2025/R/com di ARERA, pubblicata il 5 agosto 2025, segna una svolta decisiva nella regolazione dei mercati retail di energia elettrica e gas naturale. Questo provvedimento, che diverrà pienamente operativo dal 1° aprile 2026, introduce misure rigorose di razionalizzazione dei corrispettivi e nuovi obblighi informativi volti a potenziare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte per i clienti domestici.

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La normativa in pillole | In questo episodio il podcast riassume le principali novità della delibera 386/2025/R/com

Alessandro ForoniProduct Manager
Emma MazziBusiness Analyst

Per le società di vendita, l'adeguamento non è solo un atto formale, ma richiede una revisione profonda della struttura dei prezzi, della documentazione contrattuale ovvero di CTE e schede sintetiche, e dei processi di comunicazione digitale con il cliente.


Cos’è la Delibera 386/2025/R/com e quali sono gli obiettivi della nuova regolazione ARERA?

La delibera 386/2025/R/com nasce per dare attuazione all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, che ha imposto all'Autorità di semplificare la struttura dei costi energetici per i clienti domestici. L'obiettivo primario è ridurre la frammentazione dei corrispettivi applicati dai venditori, rendendo le offerte del mercato libero immediatamente leggibili e confrontabili tra loro.

Storicamente, i venditori hanno goduto di ampia libertà nella definizione e denominazione dei componenti di prezzo di natura commerciale, spesso a scapito della chiarezza. Con questo provvedimento, ARERA interviene sul Codice di Condotta commerciale per imporre una struttura di prezzo standardizzata che limiti la possibilità di suddividere i costi di vendita in troppe voci diverse, facilitando così il calcolo della spesa annua stimata.


Come cambia la struttura dei prezzi e dei corrispettivi per le offerte di luce e gas dal 2026?

La novità più rilevante riguarda la "voce di spesa per la vendita" (approvvigionamento e commercializzazione) rivolta ai clienti domestici. Dal 1° aprile 2026, i venditori dovranno suddividere questi costi esclusivamente in due voci:

  1. Un unico corrispettivo in quota annua espresso in €/POD/anno per la luce o €/PdR/anno per il gas;
  2. Un unico corrispettivo dipendente dal consumo espresso in €/kWh o €/Smc.

Nelle offerte a prezzo variabile, il corrispettivo per il consumo sarà composto da un indice di riferimento (o più indici) e da un unico eventuale spread. Questa semplificazione elimina la possibilità di inserire micro-corrispettivi aggiuntivi all'interno della quota vendita che spesso rendevano difficoltoso il confronto sui portali istituzionali. Restano invece "passanti" le tariffe di rete e gli oneri generali di sistema, che il venditore deve applicare esattamente come definiti dall'Autorità.


Quali sono i nuovi requisiti per le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) e la tabella dei corrispettivi?

La documentazione contrattuale subisce una standardizzazione senza precedenti. Le CTE devono ora includere una sezione dedicata alle condizioni economiche suddivisa in distinte sottosezioni. La parte relativa alla vendita deve essere presentata obbligatoriamente tramite una tabella recante la dicitura "Corrispettivi definiti dal venditore".

All'interno di questa tabella devono figurare esclusivamente:

  • La denominazione del corrispettivo (es. "Prezzo Luce");
  • Il valore unitario effettivo;
  • L'eventuale articolazione (es. fasce orarie o scaglioni).

Per l'energia elettrica, il corrispettivo CDISPD, espresso in €/kWh e destinato a coprire i costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, deve essere evidenziato separatamente e fuori dalla tabella principale e con un valore pari a quello stabilito da ARERA.

Per offerte a prezzo variabile con aggiornamento almeno orario, il venditore può, in alternativa al CDISPD, applicare la somma tra il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, definito da Terna e differenziato tra ore di picco e ore fuori picco e il corrispettivo di dispacciamento.

Inoltre, i venditori devono inserire un collegamento ipertestuale o un QR code che rimandi a una pagina del sito ARERA contenente i valori aggiornati dei corrispettivi regolati quali trasporto, oneri e dispacciamento.


In che modo l’Allegato A della delibera rivoluziona le nuove schede sintetiche per i consumatori?

L'Allegato A fornisce i nuovi modelli di schede sintetiche, che diventano il fulcro dell'informativa precontrattuale. La principale novità è, per i clienti domestici, la sostituzione dei vecchi "indicatori sintetici di prezzo" con la stessa tabella dei corrispettivi utilizzata nel contratto. Questo garantisce una coerenza assoluta tra quanto promesso nella fase di vendita e quanto sottoscritto nel contratto finale.

Le schede sintetiche per i clienti domestici devono ora riportare con estrema chiarezza:

  • La durata del prezzo fisso espressa in mesi;
  • Per le offerte a prezzo variabile, un grafico dell'andamento dell'indice relativo ai 12 mesi precedenti;
  • La tabella dei corrispettivi definiti dal venditore;
  • Una sezione dedicata agli Altri corrispettivi;
  • Una sezione dedicata a "Sconti e/o bonus" con la loro quantificazione monetaria e la natura (ricorrente o una tantum);
  • La sezione "Prodotti e/o servizi aggiuntivi" per eventuali servizi aggiuntivi venduti congiuntamente alla commodity.


Come cambiano gli obblighi di comunicazione per le modifiche unilaterali e i rinnovi contrattuali?

La delibera 386/2025/R/com introduce un onere tecnologico significativo per i venditori in merito alle comunicazioni di variazione contrattuale. Oltre all'invio della comunicazione cartacea o elettronica canonica, il venditore è ora obbligato a inviare un apposito avviso di notifica tramite canali digitali come SMS, e-mail o notifiche push in-app.

Questa notifica deve informare il cliente dell'invio della proposta di modifica unilaterale con una tempistica tale da garantirne la ricezione prima dell'efficacia della variazione. Anche l'intestazione della comunicazione di rinnovo cambia: la dicitura standard diventa "Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche", sostituendo formule precedenti più ambigue. Queste misure mirano a eliminare il fenomeno delle modifiche contrattuali che passano inosservate ai clienti finali.


Delibera 386/2025/R/com
: quali sono le scadenze normative per l’adeguamento delle società di vendita?

L'Autorità ha previsto un percorso di implementazione graduale:

  • 1° aprile 2026 per l’entrata in vigore ufficiale di tutti i provvedimenti per le nuove offerte e per quelle in corso di validità;
  • Entro luglio 2026 per l’applicazione delle nuove regole di razionalizzazione ai contratti già in essere in occasione della prima variazione unilaterale o rinnovo;
  • 1° gennaio 2027 ovvero il termine ultimo e improrogabile per l'adeguamento di tutti i contratti attivi, indipendentemente dalla scadenza naturale delle condizioni economiche.

Se l'adeguamento avviene a parità di valore complessivo dei corrispettivi, il venditore può semplicemente allegare un documento informativo alla bolletta. Se invece l'adeguamento comporta modifiche economiche, dovrà essere seguita la procedura di variazione unilaterale con il relativo preavviso.


Delibera 386/2025/R/com: i VAS come nuova leva competitiva?

La delibera 386/2025/R/com non è solo una sfida tecnica per i sistemi di billing e CRM dei venditori, ma una trasformazione culturale del rapporto con il cliente. La standardizzazione delle CTE e delle schede sintetiche ridurrà lo spazio per l'asimmetria informativa, costringendo le società a competere non più sulla complessità delle strutture di costo, ma sul valore reale della proposta economica e sulla qualità degli eventuali servizi accessori offerti.

I riferimenti normativi

Delibera 386/2025/R/com - Misure di razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici e introduzione di obblighi informativi, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, nonché adeguamenti del Codice di condotta commerciale, dell’Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 555/2017/R/com e dell’Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 51/2018/R/com  

Scopri di più

Allegato A delibera 386/2025/R/com 

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