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Approfondimenti | 14/03/2024

Cambio fornitore energia elettrica e gas: come farlo, costi e tempistiche dello switching

Cambio fornitore energia elettrica e gas: come farlo, costi e tempistiche

Secondo il Portale Offerte

Il diritto di recesso per cambio venditore (anche detto “switching”) consente al cliente finale di sciogliere in qualsiasi momento il proprio contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, purché nel rispetto del termine di preavviso indicato in contratto, al fine di stipulare un nuovo contratto con un diverso venditore. Il diritto di recesso per cambio venditore non può essere sottoposto a penali né a spese di risoluzione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche per il suo esercizio, e non comporta, quindi, nuovi oneri né l’interruzione della fornitura.
Fonte:
Portale Offerte

Switching attraverso i dati dell’Autorità

Lo switching ovvero il cambio fornitore dell’energia elettrica o il cambio di gestore del gas è stato reso possibile dalla liberalizzazione del mercato energetico ed è, ad oggi una delle pratiche commerciali più frequenti per gli operatori del settore.

ARERA monitora attentamente il tasso di switching del mercato. Per la commodity energia, solo tra le utenze domestiche connesse in bassa tensione, tra agosto 2022 e settembre 2023 i cambi fornitore sono stati più di 6,5 milioni. Per quanto riguarda il gas, invece, i cambi fornitore sono stati, solo per i clienti domestici, più di 2 milioni.


Switching: come funziona

Il cambio fornitore non comporta mai un’interruzione della fornitura in quanto questo avviene in via telematica attraverso flussi informativi scambiati tra il vecchio fornitore, il Sistema Informativo Integrato e il nuovo fornitore.

Per saperne di più sul Sistema Informativo Integrato leggi il nostro approfondimento.

Sistema Informativo Integrato

Sistema Informativo Integrato

Cos’è il SII e qual è il suo ruolo nel mercato energetico?

L’unica attività svolta ai fini dello switching è la rilevazione della lettura del contatore al momento della richiesta di cambio fornitore. Questo serve al vecchio fornitore per emettere la bolletta di chiusura ed effettuare eventuali conguagli nel caso in cui i consumi fatturati fino a quel momento dovessero risultare inferiori rispetto a quelli reali.

Le modalità e le tempistiche della procedura di switching sono state definite da ARERA e si applicano a tutti i fornitori. Vediamo più nel dettaglio come funziona, quali sono i costi e le tempistiche del cambio fornitore.


Cambio fornitore luce e gas: cosa fare?

Il primo passo ovviamente è quello di selezionare, tra le diverse offerte disponibili, quella che più si adatta alle proprie esigenze. In questo processo di scelta si può ricorrere al supporto del Portale Offerte realizzato e gestito da Acquirente Unico dove, dal 2018, è possibile consultare tutte le offerte disponibili sul mercato.

Successivamente basta stipulare il nuovo contratto di fornitura con il nuovo gestore attraverso le differenti modalità di contrattualizzazione da questo messe a disposizione quali, ad esempio, tramite sportello, call center, online ecc. Una volta ricevuta la richiesta di switching, sarà il nuovo fornitore ad avviare tutte le pratiche necessarie per cessare il contratto con il vecchio fornitore.

Per effettuare il cambio fornitore è necessario comunicare al fornitore entrante, a prescindere dalla modalità di stipula contrattuale, un set minimo di dati relativi alla fornitura ovvero:

  • I dati dell’intestatario della fornitura di energia elettrica o gas;
  • Il codice POD, per l’energia elettrica, o codice PDR, per il gas, che identificano il punto di fornitura;
  • L’indirizzo della fornitura e, nel caso non coincidano, anche l’indirizzo di fatturazione;
  • L’indirizzo e-mail;
  • L’IBAN bancario per la domiciliazione delle bollette che per alcune offerte è addirittura obbligatoria.

Per saperne di più su codice POD e PDR leggi il nostro approfondimento.

Codice POD e PDR

Codice POD e PDR

Cosa sono e dove trovarli? Come sono composti? A cosa servono?

Cambio fornitore luce e gas: tempistiche

Fino al 1° dicembre 2026 generalmente le tempistiche per il cambio fornitore di luce e gas si aggiranavano tra uno o due mesi. È importante però sottolineare che le tempistiche previste per lo switching devono essere riportate all’interno del nuovo contratto di fornitura.

Di norma i cambi fornitore o switching venivano eseguiti il primo giorno di ogni mese. Le tempistiche però variavano a seconda di quando esattamente nel corso del mese il nuovo fornitore effettuava la richiesta di switching. Se il fornitore entrante avviava la procedura entro il decimo giorno del mese, il cambio fornitore sarebbe decorso dal primo giorno del mese successivo, altrimenti sarebbe passato al primo giorno del mese successivo. Facciamo un esempio pratico: per fare in modo che il cambio venditore diventasse effettivo il 1° aprile, il fornitore entrante doveva necessariamente avviare la procedura di switching entro il 10 marzo; in caso contrario, lo switching sarebbe slittato al 1° maggio.

Una piccola precisazione: nel caso in cui un cliente domestico stipuli un nuovo contratto con modalità diverse rispetto a quella presso gli uffici o uno sportello del fornitore entrante, quest’ultimo è obbligato ad attendere 30 giorni, ovvero il tempo previsto per esercitare l’eventuale diritto di ripensamento. Questa procedura decade nel momento in cui sia il cliente stesso a richiedere l’avvio della prestazione senza attendere la scadenza di questo termine.

NOVITÀ

Con la delibera 58/2026/R/eel ARERA ha introdotto nuove tipologie di cambio fornitore che possono essere richieste dal venditore e che rispondono a requisiti ben definiti. La novità più importante è che dal 1° dicembre 2026 entra in vigore il nuovo switch in 24 ore in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali (Direttiva UE 2019/2024 e D.lgs. 210/2021) volte a rendere il consumatore il vero fulcro del mercato. Uno switch più veloce che può essere richiesto solo per uno specifico tipo di clienti ovvero domestici, non morosi e non soggetti a indennizzo.

È però importante sottolineare che, nel pratico, si parla di un giorno dall’invio della richiesta di switch che il nuovo fornitore richiede al Sistema Informativo Integrato. La normativa però impone tempistiche tecniche ben diverse attraverso procedure di comunicazione tra gli attori della filiera energetica che presentano un ordine e tempistiche ben definite. In conclusione, il cliente che sottoscrive un contratto con un nuovo fornitore, anche se avente diritto allo switch veloce, non sarà effettivamente in fornitura con quest’ultimo prima di sei o sette giorni lavorativi.

Negli altri casi, le tempistiche si riducono comunque a dieci giorni lavorativi contro le precedenti tempistiche che caratterizzavano il cambio fornitore.

Switching luce e gas: costi

In linea generale si può affermare che il cambio venditore per luce e gas all’interno del mercato libero sia gratuito, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto quali l’eventuale imposta di bollo, il deposito cauzionale o un’altra garanzia prevista dal contratto stipulato. Vi sono però dei casi particolari.

Possono fare eccezione i contratti per la fornitura di energia elettrica che prevedono un prezzo fisso e la durata delle condizioni economiche o del contratto per un tempo determinato. Questi contratti possono infatti prevedere il pagamento di una somma da parte del cliente se questi esercita il recesso prima del termine di durata del contratto o del prezzo (recesso anticipato). L’onere per il recesso anticipato deve essere indicato chiaramente nel contratto nel suo importo massimo (la somma di denaro richiesta potrebbe essere ridotta in fase di applicazione) e deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente; deve inoltre essere indicato nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della Scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell’offerta. 


Per quanto riguarda invece l'imposta di bollo, è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nei "casi d'uso", per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).



Delibera 250/2023/R/com: oneri di recesso anticipato

Con la delibera 250/2023/R/com da gennaio 2024 i fornitori potranno decidere se applicare gli oneri di recesso anticipato nel caso in cui alcuni clienti dovessero esercitare il recesso prima del termine di durata del contratto o del prezzo contrattualizzato. Questa penale è però applicabile solo nei contratti di fornitura per l’energia elettrica:

  • A prezzo fisso con imprese connesse in BT con più di 50 dipendenti o che realizzano un fatturato superiore ai 10 milioni di euro;
  • A prezzo fisso e a tempo determinato con clienti domestici connessi in BT;
  • A prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato con clienti domestici connessi in BT (la maggior parte delle offerte presenti sul mercato).

L’onere per il recesso anticipato deve essere esplicitamente riportato nel contratto nel suo importo massimo applicabile e deve essere inoltre approvato e sottoscritto dal cliente. Inoltre, deve essere indicato nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” all’interno della Scheda sintetica rendendo chiare anche le modalità e le tempistiche per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto.

Sulle modalità di calcolo della penale per recesso anticipato ARERA non si è ancora espressa, ma nella delibera 250/2023/R/com è stabilito che dovrà essere definito “in conformità con i criteri dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/2021" ovvero che la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica subita dal fornitore a causa dello scioglimento anticipato del contratto. La delibera 250/2023/R/com prevede anche la somma massima di penale debba essere

eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

Fonte: Delibera 250/2023/R/com, articolo 21bis - Compilazione del riquadro “Modalità e oneri di recesso”



L’onere per recesso anticipato, infatti, non potrà essere rappresentato da una quota fissa, ma varierà in base al momento effettivo del recesso.



Voltura con contestuale con cambio di fornitore

Fino ad agosto 2021 non era possibile effettuare un cambio fornitore contestualmente alla voltura, ma era necessario effettuare due operazioni distinte in due momenti diversi: prima doveva essere effettuata la voltura e solo dopo era possibile effettuare lo switching. Questo chiaramente dilatava notevolmente i tempi arrivando a richiedere tra i 45 e i 60 giorni.

Con la delibera ARERA 135/2021/R/eel, però, tutto questo è cambiato: da settembre 2021, infatti, è possibile richiedere la voltura con contestuale cambio di fornitore per l’energia elettrica. Cosa significa? Che nel momento in cui si richieda di effettuare una voltura, è possibile anche richiedere contemporaneamente il cambio fornitore ovvero lo switching. Lo switch contestuale alla voltura è richiedibile anche per la commodity gas a partire dal 1° luglio 2026 secondo quanto previsto dalla delibera 323/2025/R/com.

Per quanto riguarda le nuove tempistiche d'attuazione, l’intero processo deve avvenire entro massimo 5 giorni lavorativi. Per saperne di più sulla voltura leggi il nostro approfondimento.

Voltura gas ed energia elettrica

Voltura

Cos’è, come si fa e quali sono i costi? Quali sono e quando si possono richiedere le diverse tipologie di voltura?

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