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Approfondimenti | 14/3/2024

Cambio fornitore energia elettrica e gas: come farlo, costi e tempistiche dello switching

Cambio fornitore energia elettrica e gas: come farlo, costi e tempistiche

Secondo il Portale Offerte

Il diritto di recesso per cambio venditore (anche detto “switching”) consente al cliente finale di sciogliere in qualsiasi momento il proprio contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, purché nel rispetto del termine di preavviso indicato in contratto, al fine di stipulare un nuovo contratto con un diverso venditore. Il diritto di recesso per cambio venditore non può essere sottoposto a penali né a spese di risoluzione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche per il suo esercizio, e non comporta, quindi, nuovi oneri né l’interruzione della fornitura.
Fonte:
Portale Offerte

Switching attraverso i dati dell’Autorità

Lo switching ovvero il cambio fornitore dell’energia elettrica o il cambio di gestore del gas è stato reso possibile dalla liberalizzazione del mercato energetico ed è, ad oggi una delle pratiche commerciali più frequenti per gli operatori del settore.

ARERA monitora attentamente il tasso di switching del mercato. Per la commodity energia, solo tra le utenze domestiche connesse in bassa tensione, tra agosto 2022 e settembre 2023 i cambi fornitore sono stati più di 6,5 milioni. Per quanto riguarda il gas, invece, i cambi fornitore sono stati, solo per i clienti domestici, più di 2 milioni.


Switching: come funziona

Il cambio fornitore non comporta mai un’interruzione della fornitura in quanto questo avviene in via telematica attraverso flussi informativi scambiati tra il vecchio fornitore, il Sistema Informativo Integrato e il nuovo fornitore.

Per saperne di più sul Sistema Informativo Integrato leggi il nostro approfondimento.

Sistema Informativo Integrato

Cos’è il SII e qual è il suo ruolo nel mercato energetico?

L’unica attività svolta ai fini dello switching è la rilevazione della lettura del contatore al momento della richiesta di cambio fornitore. Questo serve al vecchio fornitore per emettere la bolletta di chiusura ed effettuare eventuali conguagli nel caso in cui i consumi fatturati fino a quel momento dovessero risultare inferiori rispetto a quelli reali.

Le modalità e le tempistiche della procedura di switching sono state definite da ARERA e si applicano a tutti i fornitori. Vediamo più nel dettaglio come funziona, quali sono i costi e le tempistiche del cambio fornitore.


Cambio fornitore luce e gas: cosa fare?

Il primo passo ovviamente è quello di selezionare, tra le diverse offerte disponibili, quella che più si adatta alle proprie esigenze. In questo processo di scelta si può ricorrere al supporto del Portale Offerte realizzato e gestito da Acquirente Unico dove, dal 2018, è possibile consultare tutte le offerte disponibili sul mercato.

Successivamente basta stipulare il nuovo contratto di fornitura con il nuovo gestore attraverso le differenti modalità di contrattualizzazione da questo messe a disposizione quali, ad esempio, tramite sportello, call center, online ecc. Una volta ricevuta la richiesta di switching, sarà il nuovo fornitore ad avviare tutte le pratiche necessarie per cessare il contratto con il vecchio fornitore.

Per effettuare il cambio fornitore è necessario comunicare al fornitore entrante, a prescindere dalla modalità di stipula contrattuale, un set minimo di dati relativi alla fornitura ovvero:

  • I dati dell’intestatario della fornitura di energia elettrica o gas;
  • Il codice POD, per l’energia elettrica, o codice PDR, per il gas, che identificano il punto di fornitura;
  • L’indirizzo della fornitura e, nel caso non coincidano, anche l’indirizzo di fatturazione;
  • L’indirizzo e-mail;
  • L’IBAN bancario per la domiciliazione delle bollette che per alcune offerte è addirittura obbligatoria.

Per saperne di più su codice POD e PDR leggi il nostro approfondimento.

Codice POD e PDR

Cosa sono e dove trovarli? Come sono composti? A cosa servono?

Cambio fornitore luce e gas: tempistiche

Generalmente le tempistiche per il cambio fornitore di luce e gas si aggirano tra uno o due mesi. È importante però sottolineare che le tempistiche previste per lo switching devono essere riportate all’interno del nuovo contratto di fornitura.

Di norma i cambi fornitore o switching sono eseguiti il primo giorno di ogni mese. Le tempistiche però variano a seconda di quando esattamente nel corso del mese il nuovo fornitore effettua la richiesta di switching. Se il fornitore entrante avvia la procedura entro il decimo giorno del mese, il cambio fornitore decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti passerà al mese successivo.

Facciamo un esempio pratico: per fare in modo che il cambio venditore diventi effettivo il 1° aprile, il fornitore entrante deve necessariamente avviare la procedura di switching entro il 10 marzo; in caso contrario, lo switching slitterà al 1° maggio.

Una piccola precisazione: nel caso in cui un cliente domestico stipuli un nuovo contratto con modalità diverse rispetto a quella presso gli uffici o uno sportello del fornitore entrante, quest’ultimo è obbligato ad attendere 14 giorni, ovvero il tempo previsto per esercitare l’eventuale diritto di ripensamento. Questa procedura decade nel momento in cui sia il cliente stesso a richiedere l’avvio della prestazione senza attendere la scadenza di questo termine.


Switching luce e gas: costi

In linea generale si può affermare che il cambio venditore per luce e gas all’interno del mercato libero sia gratuito, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto quali l’eventuale imposta di bollo, il deposito cauzionale o un’altra garanzia prevista dal contratto stipulato. Vi sono però dei casi particolari.

Nel caso in cui si sia effettuato più di un cambio fornitore negli ultimi 12 mesi e si decida di passare da un’offerta del mercato libero a una di quello tutelato, il nuovo fornitore può decidere se addebitare al cliente un bollo di € 16.

Da gennaio 2024 possono fare eccezione anche i contratti di fornitura che prevedono un prezzo fisso e la durata delle condizioni economiche o del contratto per un tempo determinato.


Delibera 250/2023/R/com: oneri di recesso anticipato

Con la delibera 250/2023/R/com da gennaio 2024 i fornitori potranno decidere se applicare gli oneri di recesso anticipato nel caso in cui alcuni clienti dovessero esercitare il recesso prima del termine di durata del contratto o del prezzo contrattualizzato. Questa penale è però applicabile solo nei contratti di fornitura per l’energia elettrica:

  • A prezzo fisso con imprese connesse in BT con più di 50 dipendenti o che realizzano un fatturato superiore ai 10 milioni di euro;
  • A prezzo fisso e a tempo determinato con clienti domestici connessi in BT;
  • A prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato con clienti domestici connessi in BT (la maggior parte delle offerte presenti sul mercato).

L’onere per il recesso anticipato deve essere esplicitamente riportato nel contratto nel suo importo massimo applicabile e deve essere inoltre approvato e sottoscritto dal cliente. Inoltre, deve essere indicato nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” all’interno della Scheda sintetica rendendo chiare anche le modalità e le tempistiche per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto.

Sulle modalità di calcolo della penale per recesso anticipato ARERA non si è ancora espressa, ma nella delibera 250/2023/R/com è stabilito che dovrà essere definito “in conformità con i criteri dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/2021" ovvero che la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica subita dal fornitore a causa dello scioglimento anticipato del contratto. La delibera 250/2023/R/com prevede anche la somma massima di penale debba essere

eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.
Fonte: Delibera 250/2023/R/com, articolo 21bis - Compilazione del riquadro “Modalità e oneri di recesso”


L’onere per recesso anticipato, infatti, non potrà essere rappresentato da una quota fissa, ma varierà in base al momento effettivo del recesso.


Voltura con contestuale con cambio di fornitore

Fino ad agosto 2021 non era possibile effettuare un cambio fornitore contestualmente alla voltura, ma era necessario effettuare due operazioni distinte in due momenti diversi: prima doveva essere effettuata la voltura e solo dopo era possibile effettuare lo switching. Questo chiaramente dilatava notevolmente i tempi arrivando a richiedere tra i 45 e i 60 giorni.

Con la delibera ARERA 135/2021/R/eel, però, tutto questo è cambiato: da settembre 2021, infatti, è possibile richiedere la voltura con contestuale cambio di fornitore per l’energia elettrica.  Cosa significa? Che nel momento in cui si richieda di effettuare una voltura, è possibile anche richiedere contemporaneamente il cambio fornitore ovvero lo switching.

Per quanto riguarda le nuove tempistiche d'attuazione, l’intero processo deve avvenire entro massimo 5 giorni lavorativi. Per saperne di più sulla voltura leggi il nostro approfondimento.

Voltura

Cos’è, come si fa e quali sono i costi? Quali sono e quando si possono richiedere le diverse tipologie di voltura?

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